Progetto
Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine
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Articolo 36
Trasferimento temporaneo di detenuti
(1) Una persona che è detenuta o sconta una condanna nel territorio di uno Stato Parte e la cui presenza è richiesta in un altro Stato Parte per motivi di identificazione, testimonianza o per fornire assistenza nell’acquisizione di prove necessarie a indagini, azioni penali o procedimenti penali per crimini previsti dalla presente Convenzione può essere trasferita qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) la persona concede liberamente il proprio consenso informato; e
b) le autorità competenti di entrambi gli Stati Parte sono d’accordo, in base alle condizioni che gli Stati Parte ritengono appropriate.
(2) Ai fini del paragrafo 1:
a) lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona ha l’autorità e l’obbligo di tenere la persona trasferita in stato di custodia, salvo diversamente richiesto o autorizzato dallo Stato Parte dal quale la persona è stata trasferita;
b) lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona deve attuare senza indugio l’obbligo di riconsegnare la persona alla custodia dello Stato Parte dal quale è stata trasferita, così come concordato precedentemente o come altrimenti concordato dalle autorità competenti di entrambi gli Stati Parte;
c) lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona non può esigere dallo Stato Parte dal quale è stata trasferita di avviare la procedura di estradizione per la riconsegna della persona in questione;
d) la persona trasferita ha diritto al conteggio della parte di pena espiata nel Paese dal quale è stata trasferita e per il tempo trascorso in stato di custodia nello Stato Parte nel quale è stata trasferita.