Progetto
Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine
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Articolo 37
Salvacondotto
(1) Il testimone, il perito o chiunque altro, su domanda dello Stato Parte richiedente, acconsenta a fornire prove in un procedimento o a collaborare a un’indagine, azione penale o procedimento giudiziario nel territorio dello Stato Parte richiedente non può essere perseguito, detenuto, punito, né sottoposto a qualsiasi altra restrizione della libertà personale in quel territorio per fatti, omissioni o condanne antecedenti alla partenza dal territorio dello Stato Parte richiesto.
(2) Il salvacondotto di cui al paragrafo 1 spira quando il testimone, il perito o l’altra persona:
a) avendo avuto la possibilità di andarsene per un periodo di 15 giorni consecutivi o per un periodo concordato tra gli Stati Parte a decorrere dalla data in cui è stato ufficialmente informato che la sua presenza non è più richiesta dalle autorità giudiziarie, rimane comunque volontariamente nel territorio dello Stato Parte richiedente; o
b) ritorna di sua libera volontà nel territorio dello Stato Parte richiedente dopo averlo lasciato.
Articolo 38
Trasmissione di oggetti, documenti, atti e altri elementi di prova
(1) Su domanda lo Stato Parte richiesto può trasmettere allo Stato Parte richiedente gli oggetti, i documenti, gli atti o gli elementi di prova richiesti. Se lo Stato Parte richiedente domanda espressamente la trasmissione degli originali di documenti, atti o altri elementi di prova, lo Stato Parte richiesto fa tutto il possibile per dare seguito alla richiesta.
(2) Lo Stato Parte richiedente restituisce appena possibile quanto consegnatogli, al più tardi dopo la chiusura del procedimento, a meno che lo Stato Parte richiesto non vi rinunci esplicitamente.