Progetto
Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine
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Articolo 39
Tecniche investigative speciali
(1) Ogni Stato Parte, nei limiti consentiti dai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico interno, e conformemente alle condizioni stabilite dal proprio diritto nazionale, adotta con i propri mezzi le misure necessarie a consentire l’appropriato impiego da parte delle autorità competenti della consegna controllata e, laddove ritenuto opportuno, di altre tecniche investigative speciali, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura, entro il suo territorio per indagare e perseguire in modo efficace i crimini ai quali applica la presente Convenzione.
(2) Allo scopo di indagare sui crimini cui gli Stati Parte applicano la presente Convenzione, si incoraggiano gli Stati Parte a stringere, laddove necessario, gli opportuni accordi o intese bilaterali o multilaterali per l’impiego di dette tecniche investigative speciali nel contesto della cooperazione internazionale. Tali accordi o intese vengono conclusi e applicati in piena ottemperanza del principio della sovrana eguaglianza degli Stati e vengono attuati in stretta conformità con le disposizioni ivi contenute.
(3) In mancanza di accordi o intese secondo il paragrafo 2, le decisioni sull’impiego di tecniche investigative speciali su scala internazionale vengono adottate caso per caso e possono, se necessario, tenere conto delle disposizioni e delle intese di carattere economico riguardanti l’esercizio della giurisdizione da parte degli Stati Parte interessati.
Articolo 40
Indagini sotto copertura
(1) Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte richiesto possono convenire di collaborare nello svolgimento di indagini condotte da agenti sotto copertura o falsa identità per crimini ai quali applicano la presente Convenzione.
(2) La decisione sulla richiesta è presa in ciascun caso specifico dalle autorità competenti dello Stato Parte richiesto nel rispetto del diritto e delle procedure nazionali. Le autorità competenti dello Stato Parte richiedente e dello Stato Parte richiesto si accordano nel rispetto del loro diritto e delle loro procedure nazionali circa la durata dell’indagine sotto copertura, le condizioni particolareggiate e lo statuto giuridico degli agenti.