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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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corso. Se del caso ogni differimento va motivato indicando, laddove possibile, a quali condizioni ed entro quale termine l’esecuzione sarebbe fattibile.

Articolo 33

Deposizioni nello Stato Parte richiesto

(1) Testimoni e periti sono sentiti in conformità con il diritto nazionale dello Stato Parte richiesto. Possono rifiutarsi di deporre se il diritto nazionale dello Stato Parte richiesto o richiedente lo consente.

(2) Se il loro rifiuto di deporre si fonda sul diritto nazionale dello Stato Parte richiedente, lo Stato Parte richiesto consulta lo Stato Parte richiedente.

(3) Un testimone o perito che si avvale del diritto di non deporre secondo il paragrafo 1 non può per questo incorrere in nessuna sanzione nello Stato Parte richiedente o richiesto.

(4) Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone, al termine dell’audizione lo Stato Parte richiesto redige un verbale indicante la data e il luogo dell’audizione, l’identità della persona ascoltata, l’identità e la qualifica di tutte le altre persone dello Stato Parte richiesto che hanno partecipato all’audizione, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si è svolta l’audizione. Questo atto è trasmesso dallo Stato Parte richiesto allo Stato Parte richiedente.

(5) Nel caso in cui testimoni o periti sentiti sul suo territorio conformemente al presente articolo si rifiutino di deporre pur avendone l’obbligo o non dicano il vero, ogni Stato Parte prende le misure necessarie per assicurare che si applichi il diritto nazionale come se l’audizione fosse effettuata in un procedimento nazionale.

Articolo 34

Audizione mediante videoconferenza

(1) Se una persona che si trova nel territorio di uno Stato Parte deve essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità giudiziarie di un altro Stato Parte, quest’ultimo può chiedere che l’audizione si svolga mediante videoconferenza conformemente ai paragrafi 2–7. Questo paragrafo può applicarsi anche all’utilizzo della videoconferenza per