Progetto
Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine
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Capitolo IV
Estradizione
Articolo 49
Campo di applicazione del capitolo IV
(1) Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai crimini ai quali si applica la Convenzione quando la persona oggetto della richiesta di estradizione di uno Stato Parte si trova nel territorio dello Stato Parte richiesto.
(2) Fatto salvo l’articolo 51, l’estradizione è accordata se il crimine è punito con una pena detentiva della durata massima di almeno un anno in virtù del diritto nazionale sia dello Stato Parte richiesto sia dello Stato Parte richiedente. Se nello Stato Parte richiedente una persona è stata condannata a una pena detentiva, la pena residua da scontare deve essere di almeno sei mesi.
(3) Se la richiesta di estradizione riguarda più crimini distinti, di cui almeno uno dà luogo a estradizione in virtù della presente Convenzione e di cui alcuni non sono previsti dalla presente Convenzione, lo Stato Parte richiesto può applicare il presente articolo anche a detti crimini.
(4) Ogni crimine al quale gli Stati parte applicano la presente Convenzione è considerato un crimine passibile di estradizione ai sensi di qualsiasi trattato di estradizione vigente tra loro. Gli Stati Parte si impegnano a inserire tali crimini come crimini passibili di estradizione in tutti i trattati di estradizione che dovessero essere conclusi tra loro.
Articolo 50
Base giuridica dell’estradizione
Se uno Stato Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non esiste alcun trattato di estradizione, esso può considerare la presente Convenzione come fondamento giuridico per l’estradizione in relazione ai crimini ai quali si applica la presente Convenzione.