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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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(2) L’estradizione può essere rifiutata se:

a) l’estradando rischia effettivamente d’incorrere nell’ergastolo senza possibilità

di scarcerazione condizionale o in una pena di durata indeterminata;

b) l’estradando dev’essere giudicato dinanzi a un tribunale internazionale

competente riconosciuto dallo Stato Parte richiesto;

c) un tribunale internazionale competente la cui giurisdizione è riconosciuta dallo

Stato Parte richiesto o da un altro Stato ha già pronunciato, nei confronti dell’estradando, una sentenza definitiva per un crimine fondato sui medesimi atti delittuosi;

d) le autorità competenti dello Stato Parte richiesto stanno già procedendo contro

l’estradando per un presunto crimine fondato sui medesimi atti delittuosi per il quale è richiesta l’estradizione;

e) la richiesta non è stata presentata a nome di un tribunale d’eccezione o di un

tribunale speciale dello Stato Parte richiedente, a meno che le autorità competenti dello Stato Parte richiedente diano assicurazioni, ritenute sufficienti, che la sentenza sarà pronunciata da un tribunale al quale le prescrizioni d’organizzazione giudiziaria attribuiscono in modo generale la competenza di pronunciarsi in materia penale;

f) lo Stato Parte richiesto ha ricevuto richieste concorrenti da parte di più di uno

Stato o di una corte o un tribunale penale internazionale competente e ha dato seguito a una di tali richieste;

g) la richiesta non è formulata conformemente alle disposizioni della presente

Convenzione;

h) l’estradando rischia conseguenze eccezionalmente gravi in seguito alla

consegna, in particolare a causa della sua età o del suo stato di salute;