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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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(2) Fatto salvo il paragrafo 1, lo Stato Parte richiedente può adottare qualsiasi misura necessaria per allontanare la persona dal suo territorio o qualsiasi misura necessaria in virtù del proprio diritto nazionale per interrompere la prescrizione, compresa una procedura contumaciale.

(3) Se la qualificazione data al crimine contestato è modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere perseguita e giudicata soltanto nella misura in cui i presunti atti delittuosi costitutivi del crimine nuovamente qualificato permettono l’estradizione.

Articolo 53

Riestradizione a uno Stato terzo

Salvo nel caso previsto all’articolo 52 paragrafo 1 lettera b, il consenso dello Stato Parte richiesto è necessario per permettere allo Stato Parte richiedente di consegnare a un altro Stato Parte o a uno Stato terzo la persona estradata ricercata dall’altro Stato Parte o dallo Stato terzo per crimini anteriori all’estradizione. Lo Stato Parte richiesto può esigere la produzione degli atti previsti all’articolo 56 paragrafo 2.

Articolo 54

Estradizione di propri cittadini

(1) L’estradizione può essere rifiutata in ragione della cittadinanza. Se la richiesta di estradizione è rifiutata per tale motivo, si applica l’articolo 14.

(2) Quando uno Stato Parte è autorizzato, secondo il proprio diritto nazionale, a estradare o altrimenti consegnare un proprio cittadino solamente a condizione che l’estradando venga restituito allo Stato Parte per scontare l’eventuale pena inflitta a seguito di un processo o procedimento per il quale è stata richiesta l’estradizione o la consegna e che lo Stato Parte richiedente vi acconsenta, come pure a tutte le altre condizioni che gli Stati Parte coinvolti riterranno opportune, tale estradizione o consegna condizionata è sufficiente per ottemperare all’obbligo previsto dall’articolo 14.

(3) Qualora l’estradizione chiesta per l’esecuzione della pena venisse rifiutata perché la persona interessata è cittadino dello Stato Parte richiesto, quest’ultimo può, nel caso in cui il diritto nazionale lo preveda e su richiesta dello Stato Parte richiedente, eseguire in conformità