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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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i) fatto salvo l’articolo 11, il crimine è caduto in prescrizione secondo il diritto nazionale dello Stato Parte richiesto, a meno che ciò non sia contrario al diritto internazionale;

j) lo Stato Parte richiesto ritiene che l’esecuzione della richiesta possa recare pregiudizio alla propria sovranità, alla propria sicurezza, al proprio ordine pubblico o ad altri interessi fondamentali.

(3) Prima di rifiutare una richiesta ai sensi del presente articolo o di differirne l’esecuzione ai sensi dell’articolo 55 paragrafo 2, lo Stato Parte richiesto si consulta con lo Stato Parte richiedente per valutare se l’estradizione può essere concessa alle condizioni ritenute necessarie. Se lo Stato Parte richiedente accetta l’estradizione a tali condizioni, è tenuto a rispettarle.

Articolo 52

Regola della specialità

(1) Una persona estradata non può essere perseguita, condannata o detenuta in vista dell’esecuzione di una condanna o di una misura di sicurezza per un crimine commesso prima dell’estradizione, né sottoposta a restrizioni della libertà personale per qualsiasi altro motivo, tranne se:

a) lo Stato Parte che la ha estradata vi acconsente. A tale scopo è presentata una richiesta di consenso, corredata degli atti indicati all’articolo 56 e di tutte le informazioni supplementari chieste dallo Stato Parte che ha estradato la persona. Una deroga alla regola della specialità può essere accordata per crimini passibili di estradizione ai sensi della presente Convenzione, di ogni altro trattato applicabile agli Stati Parte interessati o dei principi previsti dal diritto internazionale o dal diritto nazionale, se ciò è accettabile per lo Stato Parte richiesto;

b) la persona, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato in cui è stata estradata, non lo ha fatto nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva o è ritornata su tale territorio dopo averlo lasciato.