Progetto

Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 75Fedlex · Progetto

Articolo 75

Proseguimento dell’esecuzione

(1) In caso di proseguimento dell’esecuzione, lo Stato Parte di esecuzione è vincolato dalla natura giuridica e dalla durata della sanzione come risultano dalla condanna.

(2) Tuttavia, qualora la natura o la durata della sanzione di cui al paragrafo 1 fossero incompatibili con il diritto nazionale dello Stato Parte di esecuzione, o se il suo diritto nazionale lo esigesse, lo Stato Parte di esecuzione può, mediante una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare la sanzione inflitta dalla condanna da eseguire alla pena o alla misura previste dal proprio diritto nazionale per crimini della stessa natura. Quanto alla sua natura, tale pena o misura corrisponde, per quanto possibile, a quella inflitta dalla condanna da eseguire. Essa non può aggravare, per sua natura o durata, la sanzione inflitta dalla condanna da eseguire né eccedere il massimo previsto nel diritto nazionale dello Stato Parte di esecuzione.

Articolo 76

Conversione della condanna

(1) In caso di conversione della condanna, si applica la procedura prevista dal diritto nazionale dello Stato Parte di esecuzione. Per la conversione, le autorità competenti:

a) sono vincolate dall’accertamento dei fatti per quanto questi figurino esplicitamente o implicitamente nella sentenza pronunciata nello Stato Parte di condanna;

b) non possono convertire una sanzione privativa della libertà in una sanzione pecuniaria;

c) deducono integralmente il periodo di privazione della libertà subìto dal condannato;

d) non aggravano la situazione penale del condannato;

e) non sono vincolate dalla sanzione minima eventualmente prevista dal diritto nazionale dello Stato Parte di esecuzione per il crimine o i crimini commessi.