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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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(2) Quando la procedura di conversione ha luogo dopo il trasferimento del condannato, lo Stato Parte di esecuzione tiene quest’ultimo in stato di detenzione o adotta altre misure per assicurarne la presenza nello Stato Parte di esecuzione fino al termine della procedura.

Articolo 77

Revisione della sentenza

Solo lo Stato Parte di condanna ha il diritto di giudicare su un ricorso per revisione interposto contro la sentenza pronunciata nello Stato Parte di condanna.

Articolo 78

Cessazione dell’esecuzione

Lo Stato Parte di esecuzione deve porre fine all’esecuzione della condanna non appena lo Stato Parte di condanna l’abbia informato di qualsiasi decisione o misura che tolga carattere esecutorio alla condanna.

Articolo 79

Informazioni riguardanti l’esecuzione

Lo Stato Parte di esecuzione fornisce allo Stato Parte di condanna informazioni riguardanti l’esecuzione della condanna:

a) quando ritiene terminata l’esecuzione della condanna;

b) qualora il condannato evada prima che l’esecuzione della condanna sia terminata; oppure

c) qualora lo Stato Parte di condanna gli chieda una relazione speciale.