Progetto
Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine
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Articolo 80
Transito di condannati
(1) Uno Stato Parte deve acconsentire, in conformità con il proprio diritto nazionale, a una richiesta di transito di un condannato attraverso il proprio territorio, se la richiesta è formulata da un altro Stato Parte che abbia a sua volta convenuto con un altro Stato Parte o con uno Stato terzo il trasferimento del condannato nel o dal suo territorio.
(2) Uno Stato Parte può rifiutare di accordare il transito qualora il condannato sia un suo cittadino.
(3) Le richieste di transito e le risposte devono essere comunicate attraverso uno dei canali di comunicazione di cui all’articolo 21 paragrafi 1 o 2.
(4) Uno Stato Parte può acconsentire a una richiesta di transito di un condannato attraverso il proprio territorio, formulata da uno Stato terzo, qualora quest’ultimo abbia convenuto con un altro Stato Parte il trasferimento nel o dal suo territorio.
(5) Lo Stato Parte a cui è chiesto il transito può tenere il condannato in stato di detenzione per il tempo strettamente necessario al transito attraverso il proprio territorio.
(6) Lo Stato Parte a cui è chiesto il transito può essere invitato a garantire che il condannato non sarà né perseguito né detenuto, fatta salva l’applicazione del precedente paragrafo, né sottoposto ad alcuna altra restrizione della sua libertà individuale sul territorio dello Stato Parte di transito per crimini o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato Parte di condanna.
(7) Qualora si utilizzi la via aerea sopra il territorio di uno Stato Parte e non vi siano previsti scali, non è necessaria alcuna richiesta di transito. Uno Stato Parte può esigere che gli sia notificato qualsiasi transito sopra il suo territorio, informandone le autorità centrali degli Stati Parte oppure, se sono adempite le condizioni dell’articolo 85 paragrafi 2 e 3, lo Stato Parte designato per fornire supporto temporaneo aggiuntivo.
(8) In caso di scalo imprevisto si applica per analogia l’articolo 65 paragrafo 4.