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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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Capitolo VI

Vittime, testimoni, periti e altre persone

Articolo 81

Definizione di vittima

(1) Fatte salve definizioni più esaustive nel diritto nazionale, ai fini del presente capitolo della Convenzione:

a) per vittima s’intende ogni persona fisica lesa in seguito alla commissione di un crimine al quale si applica la presente Convenzione;

b) per vittima si può intendere anche un’organizzazione o istituzione che abbia subito un danno diretto ai suoi beni consacrati alla religione, all’insegnamento, all’arte, alla scienza o alla carità oppure ai suoi monumenti storici, ospedali o ad altri luoghi od oggetti utilizzati a fini umanitari.

(2) Il presente articolo si applica in conformità con il diritto nazionale.

Articolo 82

Protezione di vittime, testimoni, periti e altre persone

(1) Ogni Stato Parte adotta, nei limiti dei propri mezzi, le misure appropriate per assicurare una protezione efficace da eventuali atti di rappresaglia o di intimidazione, compresi atti di maltrattamento, alle vittime e ai testimoni e, se necessario, ai loro familiari o rappresentanti, ai periti e a tutte le altre persone coinvolte o cooperanti nelle indagini, l’azione penale o un altro procedimento rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.

(2) Fatti salvi i diritti dell’imputato, compreso il diritto a un regolare processo, le misure previste al paragrafo 1 possono includere:

a) l’istituzione di procedure per la protezione fisica delle persone di cui al paragrafo 1, segnatamente, nella misura necessaria e attuabile, il trasferimento di domicilio e, laddove possibile, il divieto o la limitazione di accesso alle informazioni concernenti l’identità e la dislocazione di tali persone;