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Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 97 pagine

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b) l’istituzione di procedure che permettano alle vittime, ai testimoni e ai periti di deporre in un modo che garantisca loro l’incolumità e, se necessario, il benessere fisico e psicologico, nonché la tutela della sfera privata, ad esempio autorizzando il ricorso a tecnologie della comunicazione.

(3) Gli Stati Parte esaminano la possibilità di concludere accordi o intese con altri Stati al fine di fornire un nuovo domicilio alle persone di cui al paragrafo 1.

Articolo 83

Diritti delle vittime

(1) Ogni Stato Parte adotta, in conformità con il proprio diritto nazionale, le misure per garantire alle vittime di un crimine al quale lo Stato Parte applica la presente Convenzione il diritto di ottenere una riparazione dei danni subiti, comprendente in particolare, ma non esclusivamente, la restituzione, l’indennizzo o la riabilitazione, nella misura in cui:

a) il crimine è stato commesso su un territorio soggetto alla competenza giurisdizionale di tale Stato Parte; oppure

b) tale Stato Parte esercita la propria competenza giurisdizionale sul crimine.

(2) Ogni Stato Parte istituisce, se necessario e in conformità con il proprio diritto nazionale, procedure per permettere che le vittime siano coinvolte e che le loro opinioni e preoccupazioni siano manifestate ed esaminate in una fase dei lavori considerata appropriata e in modo da non pregiudicare né contrastare i diritti dell’imputato.

(3) Ogni Stato Parte esegue, su domanda e nella misura prevista dal proprio diritto nazionale, le sentenze o decisioni pronunciate in un procedimento penale retto dal diritto nazionale dello Stato Parte richiedente per accordare la restituzione, l’indennizzo o la riabilitazione a favore delle vittime di un crimine al quale lo Stato Parte applica la presente Convenzione.