Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
d’Europa continuano ad applicarsi tra la Svizzera e gli altri Stati Parte, se il loro campo di applicazione è più esteso rispetto a quello della Convenzione.
Art. 5 Definizioni di crimini internazionali
Le definizioni dei crimini internazionali sono conformi a quelle dello Statuto di Roma, al fine di non indebolire il diritto internazionale vigente e di consentire agli Stati Parte di colmare, nell’ordinamento nazionale, eventuali definizioni lacunose.
Art. 6 Applicazione facoltativa
Gli Stati Parte possono convenire di applicare la Convenzione a ogni richiesta vertente su un comportamento non definito nell’articolo 5, come ad esempio l’omicidio di persone appartenenti a un determinato gruppo sociale o politico, se tale appartenenza è il criterio determinante per qualificare l’omicidio come crimine di genocidio. A tal fine, il comportamento deve adempire tutte le condizioni elencate qui di seguito, ossia costituire:
- un crimine di genocidio, un crimine contro l’umanità, un crimine di guerra, un crimine di aggressione, di tortura o di sparizione forzata di persone ai sensi del diritto internazionale;
- un crimine di genocidio, un crimine contro l’umanità, un crimine di guerra, un crimine di aggressione, di tortura o di sparizione forzata di persone ai sensi del diritto nazionale dello Stato Parte richiedente;
- un reato passibile di estradizione ai sensi del diritto nazionale dello Stato Parte richiesto.
In questo modo, gli Stati il cui diritto nazionale prevede, per i crimini di cui all’articolo 5, una definizione più ampia di quella della Convenzione possono fornire assistenza giudiziaria sulla base della Convenzione.
Art. 7 Criminalizzazione
Gli Stati Parte sono tenuti a qualificare i crimini internazionali ai quali applicano la Convenzione come crimini nel loro diritto nazionale (par. 1); lo stesso vale per i crimini contenuti negli allegati qualora intendano applicare la Convenzione anche ad essi.
Inoltre, gli Stati Parte devono prevedere pene adeguate alla gravità di questi crimini (par. 2). La Convenzione non prevede pene minime.
Art. 8 Competenza giurisdizionale
La competenza giurisdizionale degli Stati Parte si fonda sul principio territoriale per i crimini internazionali commessi sul loro territorio e sul principio della personalità attiva per quelli commessi da un proprio cittadino (cfr. in merito art. 3 segg. CP). L’articolo 8 paragrafo 1 lettere a–b della Convenzione s’ispira al tenore dell’articolo 5 paragrafo 1 lettere a–b UNCAT.
Gli Stati Parte sono inoltre competenti se la vittima è un loro cittadino (principio della personalità passiva; cfr. art. 7 CP) o se il presunto autore è un apolide residente abitualmente nel loro territorio (cfr. art. 6 CP).
La Convenzione prevede inoltre una competenza giurisdizionale universale per i crimini internazionali se il presunto autore si trova in un territorio sotto la giurisdizione di uno Stato Parte e quest’ultimo non lo estrada o non lo consegna a una corte penale internazionale competente, ad esempio se né l’autore né la vittima di un reato commesso all’estero sono cittadini svizzeri. In termini materiali questa disposizione corrisponde a quanto già previsto da altre convenzioni a cui la Svizzera ha aderito, in particolare all’articolo 5 paragrafo 2 UNCAT (cfr. art. 264m nonché art. 7 cpv. 2 CP).