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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 75 Imballaggio dei prodotti fitosanitari in caso di revoca
dell’omologazione per un determinato uso
Se la scadenza o la revoca dell’omologazione concerne solo determinati usi di un prodotto fitosanitario, il titolare dell’omologazione, di un permesso di vendita o di un permesso generale d’importazione (PGI) adeguano in modo appropriato l’etichetta degli imballaggi di tutti i prodotti fitosanitari non ancora venduti fino alla scadenza dell’eventuale termine per l’immissione sul mercato.
Sezione 9: Valutazione comparativa
Art. 76 Valutazione comparativa all’atto del rinnovo dell’omologazione
1Nell’esame di una domanda di rinnovo dell’omologazione di un prodotto fitosanitario viene eseguita una valutazione comparativa conformemente all’allegato 7 se il prodotto fitosanitario contiene una sostanza attiva di cui è stata in precedenza rinnovata l’approvazione come sostanza candidata alla sostituzione conformemente all’articolo 13.
2Qualora il prodotto fitosanitario contenga più sostanze approvate come sostanze candidate alla sostituzione, la valutazione comparativa è eseguita solo per la sostanza attiva di cui è stata in precedenza rinnovata l’approvazione.
3L’omologazione del prodotto fitosanitario o per uno o più determinati usi non è rinnovata qualora dalla valutazione comparativa risulti che sono soddisfatti i criteri seguenti:
a. per gli usi specificati nella domanda esiste già un prodotto fitosanitario omologato oppure un metodo di prevenzione o di lotta non chimico di efficacia comparabile sull’organismo bersaglio, significativamente più sicuro per la salute umana o degli animali o per l’ambiente;
b. la sostituzione con un prodotto fitosanitario o un metodo di prevenzione o di lotta non chimico di cui alla lettera a non comporta notevoli svantaggi economici o pratici; e
c. la diversità chimica delle sostanze attive o i metodi e le pratiche di gestione delle colture e di prevenzione delle specie nocive sono adeguati a ridurre al minimo la comparsa di resistenze nell’organismo bersaglio.
4Nella valutazione della domanda deve essere esaminato se il suo respingimento abbia conseguenze negative sulla disponibilità di prodotti fitosanitari per usi minori.
5Una valutazione comparativa conformemente al capoverso 1 non viene eseguita per gli usi minori ai sensi dell’articolo 47.
Art. 77 Valutazione comparativa all’atto dell’omologazione
Nella domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario viene eseguita una valutazione comparativa conformemente all’allegato 7, se: