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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine
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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»
a. il prodotto fitosanitario contiene una sostanza attiva approvata come sostanza candidata alla sostituzione;
b.i prodotti fitosanitari omologati che contengono tale sostanza attiva sono già stati sottoposti a una valutazione comparativa nell’ambito del rinnovo dell’omologazione.
2L’omologazione non è rilasciata o è rilasciata solo parzialmente qualora dalla valutazione comparativa risulti che sono soddisfatti i criteri di cui all’articolo 76 capoverso 3. I capoversi 4 e 5 dell’articolo 76 si applicano per analogia.
Sezione 10: Omologazione di prodotti fitosanitari esteri per l’importazione parallela
Art. 78 Prodotti fitosanitari esteri omologati per l’importazione parallela
1Un prodotto fitosanitario omologato all’estero che corrisponde a un prodotto fitosanitario omologato in Svizzera può, su domanda, essere omologato in Svizzera. L’omologazione vale per gli usi per i quali il prodotto fitosanitario è omologato in Svizzera.
2Il Servizio di omologazione tiene un elenco dei prodotti fitosanitari esteri omologati.
3Su domanda, un prodotto fitosanitario omologato all’estero è iscritto nell’elenco se:
a. presenta proprietà determinanti analoghe, segnatamente lo stesso tenore di sostanze attive, fitoprotettori o sinergizzanti, e appartiene allo stesso tipo di preparato di un prodotto fitosanitario omologato in Svizzera (prodotto di riferimento);
b. è stato omologato in base a esigenze equivalenti e le condizioni agronomiche e ambientali per il suo impiego sono comparabili a quelle vigenti in Svizzera;
c. non contiene o non è costituito da microrganismi geneticamente modificati o patogeni;
d. non contiene o non è costituito da macrorganismi geneticamente modificati o patogeni;
e. il prodotto di riferimento è omologato esclusivamente per un uso professionale.
Art. 79 Domanda di iscrizione nell’elenco
1Le domande di iscrizione nell’elenco dei prodotti fitosanitari esteri omologati devono essere presentate al Servizio di omologazione.
2Le domande devono contenere i dati di cui alle sezioni 2, 3, 11 e 12 della scheda di dati di sicurezza (art. 105) e l’UFI (art. 101 cpv. 5).