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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine

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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»

3Il Servizio di omologazione può richiedere informazioni supplementari, se lo ritiene necessario per l’iscrizione del prodotto fitosanitario nell’elenco.

Art. 80 Procedura per l’iscrizione nell’elenco

1Il Servizio di omologazione verifica, sulla base della documentazione presentata e dei dati che figurano nell’elenco dei prodotti fitosanitari nel Paese d’origine, se le condizioni di cui all’articolo 78 capoverso 3 sono adempiute.

2Se le condizioni sono adempiute, il Servizio di omologazione concede un termine di 60 giorni al titolare dell’omologazione relativa al prodotto di riferimento per accertare in maniera plausibile:

a. che esiste una protezione brevettuale del prodotto di riferimento e che il prodotto fitosanitario omologato all’estero è immesso sul mercato all’estero senza il consenso del titolare del brevetto ai sensi dell’articolo 27b LAgr;

b. qualora esista una relazione protetta per il prodotto di riferimento, che il prodotto fitosanitario omologato all’estero è messo in circolazione senza il consenso di uno dei suoi rappresentanti o fornitori all’estero.

3Il Servizio di omologazione iscrive il prodotto fitosanitario nell’elenco dei prodotti fitosanitari esteri omologati se il termine di cui al capoverso 2 è scaduto inutilizzato o il titolare dell’omologazione non è riuscito ad accertare in maniera plausibile uno dei punti elencati nel capoverso 2.

4Il Servizio di omologazione pubblica l’elenco sul sito Internet dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

5Rinuncia all’iscrizione nell’elenco dei prodotti fitosanitari esteri omologati, se il titolare dell’omologazione relativa al prodotto di riferimento ha potuto accertare in maniera plausibile:

b. che il prodotto fitosanitario omologato all’estero è immesso sul mercato all’estero senza il consenso del titolare del brevetto ai sensi dell’articolo 27b LAgr; o

b. che il prodotto fitosanitario omologato all’estero è messo in circolazione senza il consenso di uno dei suoi rappresentanti o fornitori all’estero.

Art. 81 Contenuto dell’elenco

L’elenco dei prodotti fitosanitari esteri omologati contiene in particolare i seguenti dati:

a. il Paese d’origine del prodotto fitosanitario;

b. il nome commerciale con il quale il prodotto fitosanitario può essere immesso sul mercato;

c. il nome del titolare dell’omologazione estera;

d. i dati sugli usi ammessi del prodotto fitosanitario e sulle condizioni e restrizioni vincolate a questi usi;

e. le prescrizioni circa lo stoccaggio e l’eliminazione;