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Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 97 pagine

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Ordinanza sui prodotti fitosanitari «%ASFF_YYYY_ID»

a. i termini in vigore per il prodotto di riferimento conformemente all’articolo 74, se lo stralcio o la modifica avviene a causa di una revoca o di una modifica dell’omologazione del prodotto di riferimento;

b. i termini in vigore nel Paese d’origine, se lo stralcio avviene a causa della revoca dell’omologazione del prodotto fitosanitario estero.

2Il Servizio di omologazione pubblica i termini di cui al capoverso 1 lettera b.

Art. 86 Obbligo di annuncio per l’importazione

1Chiunque importi un prodotto fitosanitario estero omologato deve annunciarlo all’organo di notifica per prodotti chimici entro tre mesi dalla prima immissione sul mercato.

2Il contenuto e la forma dell’annuncio sono disciplinati dagli articoli 49 e 51 OP-Chim34.

3Le modifiche dei dati di cui all’articolo 49 OPChim devono essere annunciate all’organo di notifica per prodotti chimici entro tre mesi.

4L’obbligo di annuncio non si applica ai prodotti fitosanitari importati per uso personale.

Sezione 11: Immissione sul mercato con un permesso di vendita

Art. 87 Principio

Chiunque intenda immettere sul mercato un prodotto fitosanitario omologato (prodotto originale) con il nome commerciale di tale prodotto o con un nome commerciale diverso necessita di un permesso di vendita.

Art. 88 Domanda del permesso di vendita

1Il permesso di vendita è rilasciato su domanda.

2Può essere richiesto per tutti o solo per parte degli usi omologati del prodotto fitosanitario.

3Le domande devono essere presentate al Servizio di omologazione. Devono includere il consenso scritto del titolare dell’omologazione del prodotto originale.

4Il contenuto del permesso di vendita corrisponde al contenuto dell’omologazione del prodotto originale per quel che concerne gli usi richiesti di cui al capoverso 2.

5Il Servizio di omologazione assegna al permesso di vendita un numero federale di omologazione.

34 RS 813.11