Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine

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Art. 22 Modifica dell’allegato 1

Tutte le modifiche relative all’approvazione di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti secondo l’articolo 10, le modifiche delle condizioni e restrizioni per sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti considerati approvati ai sensi dell’articolo 7 nonché le revoche di cui all’articolo 21 sono iscritte nell’allegato 1.

Capitolo 2: Approvazione di sostanze di base

Sezione 1: Sostanze di base approvate

Art. 23 Condizioni per l’utilizzo di sostanze di base

Anche per le sostanze di base è stabilito il principio che possono essere utilizzate soltanto se sono approvate.

Art. 24 Sostanze di base approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009

Come le altre sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti, anche le sostanze di base che sono approvate nell’UE devono essere considerate approvate in Svizzera in virtù del rimando al regolamento (CE) n. 1107/2009. Sono determinanti le disposizioni del regolamento di esecuzione che disciplina la rispettiva approvazione. Viene ripresa anche la validità a tempo indeterminato dell’approvazione.

Art. 25 e 26 Sostanze di base per cui valgono disposizioni divergenti dall’UE

e sostanze di base non approvate in Svizzera e approvate nell’UE

Come per le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti (cfr. art. 8 e 9), la presente ordinanza concede la possibilità sia di stabilire condizioni e restrizioni divergenti da quelle dell’UE per le sostanze di base considerate approvate sia di non approvare in Svizzera alcune sostanze di base che invece sono approvate nell’UE.

Art. 27 Approvazione di sostanze di base che non sono approvate nell’UE

Come le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti (cfr. art. 10), anche le sostanze di base possono essere approvate soltanto in Svizzera. Questa possibilità è esclusa solo nei casi in cui una sostanza di base è già stata esaminata sulla base degli stessi dati nell’UE e non è stata approvata.

Sezione 2: Approvazione di sostanze di base secondo l’articolo 27

Art. 28 e 29 Condizioni per l’approvazione e durata della stessa

L’articolo 28 dà la possibilità di approvare in Svizzera sostanze di base che non sono (ancora) state approvate nell’UE.

In quest’articolo sono fissati i criteri per l’approvazione di tali sostanze di base, che ora corrispondono totalmente a quelli dell’UE. Come nell’UE, non sono previste scadenze per la durata dell’approvazione delle sostanze di base. Le prescrizioni di cui al capoverso 1 devono essere considerate cumulative.

Secondo il capoverso 4 lettera a, gli organismi alloctoni, geneticamente modificati o patogeni non possono essere considerati sostanze di base. Per una definizione di tali