Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine

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membro dell’UE in questione (lett. a). Se in Svizzera esiste un’omologazione per un uso identico (lett. b) o comparabile (lett. c), è necessario presentarne la prova.

Art. 59 Fascicolo per prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi gene-

ticamente modificati

Per i prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati valgono, come nell’OPF 2010 (art. 21 cpv. 8), disposizioni supplementari sul contenuto del fascicolo. Esse sono definite in quest’articolo.

Art. 60 Fascicolo per l’omologazione di un prodotto fitosanitario già omologato in

uno Stato membro dell’UE

Quando si chiede un’omologazione ai sensi dell’articolo 45, il fascicolo, oltre ai requisiti di cui all’articolo 56, deve contenere anche la prova dell’omologazione per l’uso oggetto della domanda nel Paese in questione, la prova che il prodotto fitosanitario è identico al prodotto omologato in quel Paese e il rapporto di valutazione di quel Paese.

Il rapporto di valutazione deve contenere in particolare le parti in cui nello Stato membro dell’UE in questione sono applicati gli stessi metodi di valutazione come in Svizzera, affinché questi punti non debbano essere valutati nuovamente in Svizzera. Sono determinanti i metodi di valutazione in vigore in Svizzera al momento della presentazione della domanda. Se lo Stato membro dell’UE che ha rilasciato l’omologazione non coincide con lo Stato membro dell’UE della zona che ha pubblicato il rapporto di valutazione, devono essere presentati il rapporto redatto dallo Stato rapportante e il commento a tale rapporto dello Stato omologante.

Per fornire la prova che il prodotto fitosanitario è identico al prodotto omologato nello Stato membro dell’UE in questione, nel rapporto di valutazione devono essere presenti anche le informazioni confidenziali non oscurate sulla composizione del prodotto fitosanitario.

Il rapporto di valutazione dello Stato membro dell’UE deve essere presentato con la domanda insieme al fascicolo conformemente all’articolo 56.

Art. 61 Formato, struttura e lingua della domanda

Quest’articolo introduce l’obbligo di presentare il fascicolo in formato elettronico tramite il sistema InfoFito (cfr. art. 156–163).

Art. 62 Richiesta di trattamento confidenziale e di protezione delle relazioni

Come già previsto nell’articolo 21 cpv. 10 OPF 2010, unitamente alla domanda possono essere chiesti il trattamento confidenziale di alcune informazioni e la protezione delle relazioni di test e studi.

Art. 63 Trasmissione dei documenti e controllo della completezza della domanda

Le norme relative al controllo della completezza della domanda e alla trasmissione dei documenti ai servizi di valutazione corrispondono nel contenuto all’articolo 23 OPF 2010. La trasmissione e il successivo trattamento della domanda avvengono ora tramite il sistema d’informazione InfoFito (cfr. art. 156–163).