Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine

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Art. 64 Valutazione della domanda

Sono ampiamente riprese le disposizioni dell’articolo 24 OPF 2010. Poiché le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti approvati nell’UE sono considerati approvati anche in Svizzera in forza dell’articolo 7, il capoverso 2 dell’articolo 24 OPF 2010 non è più necessario.

La valutazione del fascicolo del prodotto fitosanitario è eseguita secondo i criteri stabiliti nell’allegato 6.

Il capoverso 2 prescrive che, nella valutazione del fascicolo, i servizi di valutazione riprendano le considerazioni e le decisioni della Commissione europea e dell’EFSA in merito alle sostanze attive, ai fitoprotettori e ai sinergizzanti. Questo concerne anche le decisioni della Commissione europea sulla base delle valutazioni dell’EFSA in merito alla classificazione delle sostanze attive, che sono riprese in virtù delle disposizioni dell’ordinanza sui prodotti chimici (in particolare l’allegato 2).

Se la Commissione europea non ha ancora emesso una decisione, i servizi di valutazione si basano sui risultati dell’EFSA. Se sono presentati dati non ancora valutati nell’UE, essi vengono valutati e integrati nella decisione in merito all’omologazione del prodotto fitosanitario. Tali nuovi dati possono determinare un’omologazione più severa rispetto a quella nell’UE ma anche una facilitazione, qualora per esempio dimostrino che un metabolita non è rilevante.

I servizi di valutazione trasmettono i risultati della valutazione al servizio d’omologazione tramite il sistema d’informazione InfoFito.

Art. 65 Qualità di parte nella procedura

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, dal 2018 alle organizzazioni legittimate a ricorrere è garantita la qualità di parte e la legittimazione a ricorrere nell’ambito della procedura di riesame dei prodotti fitosanitari sulla base dell’articolo 12 capoverso 1 lettera b della legge federale del 1° luglio 196622 sulla protezione della natura e del paesaggio (cfr. DTF 144 II 218). Da quel momento, il servizio d’omologazione ha concesso l’opportunità di ottenere la qualità di parte alle organizzazioni legittimate a ricorrere, inizialmente nell’ambito delle decisioni sul riesame mirato ai sensi dell’articolo 29a OPF 2010 e dal 2019 nell’ambito delle decisioni sull’omologazione di prodotti fitosanitari. Con l’articolo 160b della legge sull’agricoltura, la decisione del Tribunale federale è stabilita a livello di legge e le organizzazioni legittimate possono richiedere in generale la qualità di parte in merito alle procedure concernenti l’omologazione di prodotti fitosanitari23. Secondo l’articolo 160b capoverso 4 LAgr, spetta al Consiglio federale stabilire i dettagli della procedura.

L’articolo 65 prevede il diritto di ricorso delle associazioni in linea di principio per tutte le procedure concernenti l’omologazione di prodotti fitosanitari. Sono escluse soltanto le domande per l’omologazione di prodotti fitosanitari esteri per l’importazione parallela (art. 78 segg.), per l’omologazione in situazione di emergenza (art. 51) e le domande di natura esclusivamente amministrativa (cpv. 2).

22 RS 451

23 L’articolo 160b LAgr è stato approvato dall’Assemblea federale il 16 giugno 2023. La disposizione non è ancora entrata in vigore (FF 2023 1527).