Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine

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Attuata in tal modo, la procedura di riconoscimento della qualità di parte soddisfa anche i requisiti della procedura d’opposizione definiti nell’articolo 29dbis della legge del 7 ottobre 198324 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) per l’immissione nell’ambiente di organismi patogeni, e nell’articolo 12a della legge del 21 marzo 200325 sull’ingegneria genetica (LIG) per l’immissione nell’ambiente di organismi geneticamente modificati. Nell’OPF 2010 è stabilito che tali disposizioni di legge sono applicabili a questi organismi (art. 23 cpv. 5 OPF 2010). Siccome l’articolo 65 include anche queste procedure, l’articolo 23 capoverso 5 OPF 2010 è stato stralciato.

Secondo il capoverso 1, le domande di omologazione e di estensione, modifica o rinnovo dell’omologazione di un prodotto fitosanitario sono incluse nella procedura di riconoscimento della qualità di parte, indipendentemente dal fatto che debbano soddisfare solo i requisiti di cui all’articolo 40 o invece condizioni facilitate o più severe per l’omologazione. Questo concerne in particolare le domande di omologazione di prodotti fitosanitari contenenti una nuova sostanza attiva o un nuovo fitoprotettore o sinergizzante, oppure con una nuova formulazione, nonché le domande di estensione per altri usi di un prodotto fitosanitario già omologato. In seguito all’introduzione della scadenza e quindi del rinnovo delle omologazioni (cfr. art. 39 e 69), in futuro dovranno essere pubblicate anche informazioni sulle domande di rinnovo, che sostituiranno l’attuale pubblicazione delle informazioni sui riesami mirati. Inoltre, analogamente alla prassi attuale, per i riesami varrà la procedura di riconoscimento della qualità di parte.

Le informazioni saranno pubblicate nel Foglio federale nel momento in cui il servizio d’omologazione riterrà che la domanda di omologazione o un riesame siano maturi per una decisione. Di norma sono pubblicate le seguenti informazioni: nome e numero del prodotto fitosanitario in questione, della sostanza attiva o delle sostanze attive in esso contenute, richiedente o titolare dell’omologazione, tipo di domanda (nuova omologazione, estensione, modifica o rinnovo) o tipo di riesame.

Secondo il capoverso 2, analogamente alla prassi attuale, le procedure di natura puramente amministrativa, come ad esempio il trasferimento di un’omologazione a un altro titolare o la modifica del nome di un prodotto sono escluse dalla procedura di riconoscimento della qualità di parte. Non potrà essere richiesta la qualità di parte nemmeno per l’omologazione di prodotti fitosanitari esteri per l’importazione parallela, poiché le condizioni e gli oneri per il loro uso dipendono dal cosiddetto prodotto originale (cfr. commento agli art. 78-86), pertanto il servizio d’omologazione non ha margine discrezionale in questa procedura. Le omologazioni in situazione di emergenza, a causa dell’urgenza necessaria in questi casi, devono essere escluse dalla procedura di riconoscimento della qualità di parte. Infine, la qualità di parte è esclusa anche per la concessione di un permesso di vendita, che non è considerato un’omologazione ordinaria ai sensi dell’articolo 35.

Art. 66 Decisione di omologazione

Sulla base dei rapporti dei servizi di valutazione, il servizio d’omologazione decide sull’omologazione del prodotto fitosanitario secondo i criteri descritti nell’allegato 6.

Art. 67 Termini

Quest’articolo corrisponde all’articolo 26 OPF 2010.

24 RS 814.01

25 RS 814.91