Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo
Il rinnovo dell’omologazione dei prodotti fitosanitari sostituisce il riesame mirato previsto dall’articolo 29a OPF 2010. Con questa disposizione si intende garantire che tutti i prodotti fitosanitari omologati siano riesaminati regolarmente per verificare che soddisfino i più recenti criteri di omologazione, dopo che è stata rinnovata l’approvazione della sostanza attiva. Con il riesame mirato secondo l’OPF 2010 invece in alcuni casi si rinuncia a un riesame, anche quando è rinnovata l’approvazione della sostanza attiva nell’UE. Questo accade in particolare nel caso di prodotti fitosanitari che contengono sostanze attive per le quali non sono stati segnalati rischi particolari nell’UE e nel caso dei microrganismi.
Con l’introduzione del rinnovo, l’onere della prova dell’adempimento dei criteri di omologazione passa dalle autorità al titolare dell’omologazione. Pertanto i titolari delle omologazioni ora devono presentare una domanda per mantenere valida l’approvazione delle sostanze attive, dei fitoprotettori e dei sinergizzanti nonché l’omologazione di ogni prodotto fitosanitario. Alla domanda devono allegare le nuove informazioni e una valutazione secondo i criteri più recenti in vigore. Si tratta di un miglioramento della protezione degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente rispetto all’OPF 2010, che prevedeva solo il riesame di alcuni prodotti fitosanitari selezionati. In questo modo si raggiunge un livello di protezione equivalente a quello dell’UE.
Art. 70–72 Riesame, modifica e revoca dell’omologazione
Oltre ai rinnovi regolari è possibile, come già nell’OPF 2010 (art. 29), riesaminare in qualsiasi momento le omologazioni dei prodotti fitosanitari, ad esempio nel caso in cui vi sia motivo di ritenere che non siano più adempiuti i requisiti della legge sulla protezione delle acque (art. 9 cpv. 3 e art. 27 cpv. 1bis) o della relativa ordinanza concernenti la qualità delle acque superficiali e sotterranee, oppure quando vi sono residui eccessivi nelle derrate alimentari.
Come risultato di un riesame, un’omologazione può essere modificata o revocata (art. 71 cpv. 1 lett. b e 72). La modifica può avvenire in seguito a nuove conoscenze (art. 71 cpv. 1 lett. a) o su domanda del titolare dell’omologazione (art. 71 cpv. 2), e può concernere tutti gli usi relativi a un’omologazione o solo parte di essi.
Una revoca può essere decisa se il titolare dell’omologazione non ha fornito i dati richiesti entro il termine stabilito (art. 72 cpv. 1 lett. a); in seguito al riesame (art. 72 cpv. 1 lett. b); come misura preventiva ai sensi dell’articolo 148a LAgr, quando il prodotto fitosanitario può avere effetti collaterali inaccettabili per la salute delle persone, degli animali e dei vegetali o per l’ambiente ed è molto probabile che tali effetti si producano (art. 72 cpv. 1 lett. c); oppure su domanda del titolare dell’omologazione (art. 72 cpv. 2).
Art. 73 Pubblicazione dei divieti d’impiego
L’immissione sul mercato e l’uso di un prodotto fitosanitario sono vietati con effetto immediato e senza concedere i termini previsti dall’articolo 74 capoverso 1 se vi è il pericolo di un grave danno immediato per la salute dell’uomo, degli animali o per l’ambiente. Questo divieto può concernere tutti gli usi di un prodotto fitosanitario o solo parte di essi. I divieti d’impiego sono pubblicati sul Foglio federale.
La disposizione corrisponde agli articoli 31 capoverso 3 e 67 OPF 2010.