Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine

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Art. 74 Termini per lo smaltimento, lo stoccaggio, l’immissione sul mercato e l’uso

di prodotti fitosanitari in caso di modifica, revoca o scadenza dell’omologazione

In quest’articolo sono specificati i termini per lo smaltimento, lo stoccaggio, l’immissione sul mercato e l’uso di prodotti fitosanitari in caso di revoca, scadenza o modifica dell’omologazione. Le disposizioni si basano sul disciplinamento dell’UE (cfr. anche art. 31 OPF 2010).

Se esiste un pericolo immediato per gli esseri umani, gli animali o l’ambiente non viene concesso alcun termine (cpv. 1). Negli altri casi (cpv. 2), dal momento della revoca, modifica o scadenza dell’omologazione sono accordati sei mesi al massimo per l’immissione sul mercato e 18 mesi al massimo per l’uso del prodotto fitosanitario. Il capoverso 3 stabilisce che ai prodotti fitosanitari cui è revocata l’omologazione a causa del non rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva nell’UE siano garantiti gli stessi termini per la liquidazione e l’uso delle scorte come nell’UE. Poiché la revoca dell’approvazione della sostanza attiva è simultanea in Svizzera e nell’UE, questi termini diventano identici a quelli dell’UE. Quest’uniformazione garantisce che i prodotti fitosanitari che non possono più essere usati nell’UE non siano esportati per essere usati in Svizzera.

Il capoverso 4 introduce la possibilità di stabilire termini più lunghi rispetto a quelli previsti dai capoversi 2 e 3 per i prodotti fitosanitari utilizzati su sementi immagazzinate come scorte obbligatorie ai sensi dell’ordinanza sulla costituzione di scorte obbligatorie di sementi. Lo scopo è garantire che le sementi conciate possano essere utilizzate dopo il periodo di immagazzinamento anche se il prodotto fitosanitario usato per conciarle non è più omologato e i termini previsti dai capoversi 2 e 3 non sono sufficienti. In tal caso, per il prodotto fitosanitario usato sulle scorte obbligatorie di sementi possono essere stabiliti termini più lunghi.

Il paragrafo 5 disciplina come procedere con le sementi conciate con un prodotto fitosanitario di cui è scaduta, modificata o revocata l’omologazione. Per l’immissione sul mercato, lo stoccaggio, l’uso e lo smaltimento di tali sementi si applicano le disposizioni di cui ai capoversi 1–4. Con «uso» delle sementi si intende anche la loro semina.

Art. 75 Imballaggio dei prodotti fitosanitari in caso di revoca dell’omologazione per

un determinato uso

Se la modifica o la revoca concerne solo alcuni usi, le etichette di tutti i prodotti fitosanitari non ancora immessi sul mercato devono essere adeguate in modo appropriato, per assicurare che gli utilizzatori siano informati su tali modifiche.

Sezione 9: Valutazione comparativa

Art. 76 Valutazione comparativa all’atto del rinnovo dell’omologazione

Se un prodotto fitosanitario contiene una sostanza attiva chimica approvata come sostanza candidata alla sostituzione, al momento del rinnovo dell’omologazione deve essere eseguita una valutazione comparativa. Nell’OPF 2010 (art. 34) la valutazione comparativa era prevista nel quadro del riesame mirato secondo l’articolo 29a dopo il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva nell’UE. Siccome il riesame mirato è sostituito dal rinnovo dell’omologazione dei prodotti fitosanitari, è necessario adegua-