Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine
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re questa disposizione. I requisiti concernenti la valutazione comparativa rimangono ampiamente invariati rispetto all’OPF 2010.
Art. 77 Valutazione comparativa all’atto dell’omologazione
Quest’articolo disciplina l’omologazione e l’estensione dell’omologazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze candidate alla sostituzione. La classificazione come sostanza candidata alla sostituzione può avvenire nell’UE, di conseguenza la sostanza attiva è considerata sostanza candidata alla sostituzione anche in Svizzera (art. 7). Oppure può avvenire in Svizzera conformemente all’articolo 13, se si tratta di una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante approvato ai sensi dell’articolo 10. Nell’UE le sostanze candidate alla sostituzione sono elencate nella parte E dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Le sostanze candidate alla sostituzione approvate esclusivamente in Svizzera figurano nell’allegato 1 numero 4 OPF.
Se è prevista l’omologazione di un prodotto fitosanitario che contiene una sostanza candidata alla sostituzione, prima dell’omologazione viene eseguita una valutazione comparativa. Lo stesso vale anche per l’estensione dell’omologazione di un prodotto fitosanitario già omologato. Viene mantenuta la prassi definita nell’OPF 2010 (art. 34), secondo cui una valutazione comparativa viene eseguita solo se il prodotto fitosanitario è già stato sottoposto in precedenza a un riesame mirato. Pertanto l’articolo 77 capoverso 1 lettera b prevede che la valutazione comparativa sia eseguita solo se esistono già prodotti fitosanitari omologati che contengono tale sostanza candidata alla sostituzione, ed essi sono stati sottoposti a valutazione comparativa nell’ambito del rinnovo della loro omologazione.
Come già nell’OPF 2010, questa procedura si discosta dall’UE, dove una valutazione comparativa deve essere eseguita per tutte le nuove omologazioni di prodotti fitosanitari che contengono sostanze candidate alla sostituzione. Il vantaggio della procedura svizzera è che all’atto del rinnovo tutti i prodotti fitosanitari sono sottoposti in egual misura a una valutazione comparativa e di conseguenza anche eventuali restrizioni sono applicate in egual misura a tutte le omologazioni rinnovate. Per tutte le successive domande di omologazione può essere eseguita una valutazione comparativa sulla base di questi risultati.
Sezione 10: Omologazione di prodotti fitosanitari esteri per l’importazione parallela
(art. 78–86)
Questa sezione disciplina la procedura per l’importazione parallela di prodotti fitosanitari. Rispetto all’OPF 2010 (art. 36–39) sono apportate soltanto le seguenti modifiche:
• l’elenco dei prodotti fitosanitari omologati all’estero che corrispondono ai prodotti fitosanitari omologati in Svizzera non è più pubblicato nel Foglio federale ma sul sito Internet dell’USAV (nell’elenco dei prodotti fitosanitari). Le informazioni sono pertanto facilmente accessibili per tutti i servizi interessati (art. 80 cpv. 4);
• i termini in caso di stralcio dall’elenco o di revoca dell’omologazione estera sono definiti in modo esplicito (art. 85). Nel primo caso corrispondono ai termini per il prodotto di riferimento (lett. a) e nel secondo si applicano i termini corrispondenti alla durata della rispettiva omologazione nel Paese d’origine (lett. b);
• oltre alle informazioni della scheda di dati di sicurezza, la domanda ora deve contenere anche l’UFI conformemente all’articolo 101 capoverso 5 (art. 79 cpv. 2).