Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine
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Come nell’OPF 2010, i prodotti fitosanitari contenenti microrganismi geneticamente modificati o patogeni o macrorganismi geneticamente modificati non possono essere iscritti nell’elenco (art. 78 cpv. 3 lett. c e d), in ragione del fatto che non è possibile verificarne adeguatamente l’identità. Inoltre, con la revisione dell’ordinanza l’importazione parallela è possibile solo se il prodotto di riferimento è omologato esclusivamente per un uso professionale, poiché in Svizzera vigono restrizioni relative all’uso non professionale divergenti da quelle di altri Paesi. Questa norma corrisponde alla prassi in atto finora.
La procedura per la redazione delle istruzioni allegate all’imballaggio rimane invariata rispetto all’OPF 2010, ma è definita in modo più chiaro (art. 83). Ora viene esplicitato che il servizio d’omologazione redige nuove istruzioni allegate all’imballaggio e le pubblica sul sito Internet quando è modificata l’omologazione del prodotto di riferimento.
Le prescrizioni per l’etichettatura di prodotti fitosanitari esteri di importazione parallela sono definite nell’articolo 102.
Le disposizioni per i prodotti fitosanitari di importazione parallela mantengono piccole divergenze da quelle dell’UE. Poiché la Svizzera non ha accesso ai dati presentati negli Stati membri dell’UE, non è possibile verificare che il prodotto fitosanitario estero per cui è chiesta l’omologazione in Svizzera sia identico al prodotto di riferimento svizzero. Perciò è sufficiente che il prodotto fitosanitario estero abbia proprietà determinanti analoghe a quelle del prodotto di riferimento svizzero, tra cui il tenore delle sostanze attive, il tipo di formulazione e una classificazione ed etichettatura comparabile.
Sezione 11: Immissione sul mercato con un permesso di vendita
Art. 87–90 Principio, domanda, modifica, revoca e scadenza del permesso di vendita
In confronto all’OPF 2010 (art. 43), le disposizioni sul permesso di vendita sono più flessibili, in modo che esso possa sostituire le seconde omologazioni. Un permesso di vendita presuppone che esista già un prodotto fitosanitario regolarmente omologato (prodotto originale).
Nella domanda può essere specificato che il permesso di vendita riguarda solo parte degli usi omologati per il prodotto originale. Un permesso di vendita, quindi, può essere concesso anche solo per settori d’impiego specifici, come ad esempio l’orticoltura. Il contenuto del permesso di vendita, per quel che concerne gli usi richiesti, corrisponde al contenuto dell’omologazione del prodotto originale. I termini concessi per l’omologazione del prodotto originale valgono anche per il permesso di vendita.
Se gli usi già omologati del prodotto originale sono ristretti o adeguati, tali modifiche vengono riportate immutate sul permesso di vendita, senza riscuotere un emolumento (art. 89 cpv. 1). Se invece l’omologazione del prodotto originale è estesa a usi supplementari, spetta al titolare del permesso di vendita presentare una domanda per integrarli (art. 89 cpv. 2). In questo caso è richiesto il pagamento di un emolumento (v. commento all’ordinanza sulle tasse dell’USAV). L’estensione del permesso di vendita a usi supplementari necessita del consenso del titolare dell’omologazione del prodotto originale.
Se l’omologazione del prodotto originale è revocata, è revocato anche il permesso di vendita (art. 89 cpv. 3 lett. a). Si applicano gli stessi termini come per il prodotto