Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine
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di rinnovo. Può trattarsi di studi su sostanze attive, fitoprotettori, sinergizzanti o sul prodotto fitosanitario stesso. Nel quadro del rinnovo dell’omologazione di prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva, lo stesso fitoprotettore o sinergizzante, sono utilizzate relazioni di test e studi solo per il riesame e il rinnovo delle omologazioni dei prodotti fitosanitari per i quali sono state presentate tali relazioni o è presente una lettera di accesso alle stesse. Solo alla scadenza dei 30 mesi tali relazioni possono essere utilizzate a beneficio di altri titolari di omologazioni (cpv. 1).
In situazioni eccezionali, per determinate relazioni dei test e degli studi la protezione può essere revocata al momento del rinnovo dell’omologazione di un prodotto fitosanitario. È il caso in particolare se due (o più) richiedenti diversi presentano indipendentemente l’uno dall’altro fascicoli conformi ai requisiti vigenti per due (o più) prodotti fitosanitari nell’ambito di un rinnovo. Se i fascicoli contengono diverse relazioni dei test e degli studi, può capitare che ciascun prodotto fitosanitario sia rinnovato ma abbia diverse condizioni d’uso. Qualora queste condizioni d’uso debbano valere in egual misura per tutti i prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva, lo stesso fitoprotettore o sinergizzante, viene utilizzato il fascicolo che comporta le minori restrizioni per tutti gli usi da rinnovare dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva, il fitoprotettore o il sinergizzante in questione. Un esempio in tal senso sono le condizioni per la protezione delle acque sotterranee, che riguardano spesso una sostanza attiva, un fitoprotettore o un sinergizzante.
Art. 95 Effetto della protezione delle relazioni
Le relazioni protette non possono essere utilizzate per la valutazione di altri prodotti fitosanitari finché non termina il periodo di protezione delle relazioni. Questo vale sia per le prime omologazioni sia per i rinnovi delle stesse. La procedura corrisponde a quella dell’UE, ma è modificata rispetto all’OPF 2010. Nel quadro di un rinnovo, ora solo in determinate situazioni eccezionali le relazioni dei test e degli studi possono essere utilizzate per tutti gli altri prodotti fitosanitari di cui è contemporaneamente in corso il rinnovo dell’omologazione (v. commento all’articolo 94).
Sezione 13: Trattamento confidenziale delle informazioni
Art. 96
Rispetto all’OPF 2010 (art. 52), le disposizioni concernenti il segreto di fabbricazione e d’affari sono maggiormente allineate all’UE. L’elenco delle informazioni che, su richiesta, possono essere trattate confidenzialmente corrisponde a quello dell’UE (cpv. 1). Anche senza richiesta, i nomi e gli indirizzi delle persone partecipanti alle sperimentazioni su vertebrati sono considerati confidenziali (cpv. 2). Tutte le altre informazioni non sono considerate in sé confidenziali.
Capitolo 2: Utilizzo di prodotti fitosanitari
Sezione 1: Immissione sul mercato e uso dei prodotti fitosanitari
Art. 97
Quest’articolo definisce i principi generali per l’immissione sul mercato e l’uso dei prodotti fitosanitari. Inoltre disciplina i casi in cui non è necessaria un’omologazione. Le disposizioni corrispondono a quelle dell’OPF 2010 (art. 14). La definizione di immissione sul mercato è riportata nell’articolo 4 e include l’importazione, il transito e lo stoccaggio per questo scopo. Per contro, la fabbricazione non fa parte