Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 41Fedlex · Rapporto esplicativo

dell’immissione sul mercato.

Il capoverso 3 stabilisce che per l’immissione sul mercato e l’uso di prodotti fitosanitari a fini di ricerca o sviluppo, nonché per l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari destinati a essere utilizzati esclusivamente all’estero, non è necessaria un’omologazione ai sensi dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari. Sono fatte salve tuttavia le disposizioni di altre ordinanze, in particolare quelle dell’ordinanza sull’impiego confinato.

Sezione 2: Precauzioni particolari del servizio d’omologazione

Art. 98

Quest’articolo corrisponde all’articolo 3a OPF 2010. Consente al servizio

d’omologazione di adottare misure straordinarie, per esempio, di fissare tenori massimi radiologici per i prodotti fitosanitari prodotti nelle regioni colpite da un incidente nucleare.

Sezione 3: Classificazione, imballaggio, etichettatura, scheda di dati di sicurezza e

pubblicità

Art. 99 Classificazione

Le disposizioni sulla classificazione corrispondono a quelle dell’OPF 2010 (art. 53). Con il rimando all’ordinanza sui prodotti chimici si specifica che le disposizioni del Globally Harmonized System (GHS) si applicano solo ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze chimiche. I prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente organismi non sono classificati secondo questo sistema.

Art. 100 Imballaggio e presentazione

Le disposizioni sull’imballaggio e la presentazione corrispondono alle prescrizioni dell’OPF 2010 (art. 54). Le indicazioni specifiche sono stabilite nell’allegato 8.

I prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive chimiche, fitoprotettori o sinergizzanti devono essere imballati conformemente alle disposizioni degli articoli 8 e 9 dell’ordinanza sui prodotti chimici, nella quale, come già stabilito nell’OPF 2010, i prodotti fitosanitari sono considerati sostanze pericolose o preparati pericolosi (cpv. 4). Ora è aggiunto il rimando all’articolo 9 OPChim per gli aerosol.

Art. 101 Etichettatura

L’articolo corrisponde all’articolo 55 OPF 2010. Il capoverso 3 aggiunge, con il rimando all’allegato 2.5 numero 2 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, che sull’etichetta degli erbicidi deve figurare l’avvertenza «È vietato l’impiego su tetti e terrazze, su spiazzi adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi, su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari».

Analogamente all’articolo 66 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009, è stabilito che sull’etichetta non può comparire l’affermazione «omologato come prodotto fitosanitario a basso rischio».

Gli allegati 7 e 8 OPF 2010, che contengono frasi tipo per l’etichettatura dei prodotti fitosanitari in caso di pericoli particolari per gli esseri umani o l’ambiente, sono abro-