Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine

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gati perché non sono più attuali. Le frasi tipo da utilizzare sull’etichetta sono pubblicate dal servizio d’omologazione sul sito Internet.

È stato rimosso anche il rimando contenuto nell’OPF 2010 all’ordinanza sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi (OPLM), poiché essa non contiene alcuna disposizione sull’etichettatura.

Art. 102 Etichettatura di prodotti fitosanitari esteri omologati per l’importazione pa-

rallela

L’articolo 102 contiene disposizioni specifiche per l’etichettatura di prodotti fitosanitari esteri omologati per l’importazione parallela. Corrisponde all’articolo 55 capoversi da 4 a 6 OPF 2010.

Art. 103 Etichettatura di prodotti fitosanitari contenenti o costituiti da organismi ge-

neticamente modificati

Le disposizioni per l’etichettatura di prodotti fitosanitari contenenti organismi geneticamente modificati corrispondono a quelle dell’OPF 2010 (art. 58 cpv. 1).

Art. 104 Lingue impiegate nell’etichetta

La disposizione è ripresa dall’articolo 57 OPF 2010.

Art. 105 Scheda di dati di sicurezza

Le norme sulla scheda di dati di sicurezza corrispondono in larga misura a quelle dell’OPF 2010 (art. 59). Si specifica che ora valgono anche per i titolari di un permesso di vendita o di un PGI. Inoltre, le informazioni contenute nelle sezioni 1, 7, 8 e 13 della scheda di dati di sicurezza devono corrispondere agli usi omologati.

Analogamente a quanto prescritto dall’OPF 2010, le schede di dati di sicurezza devono essere messe a disposizione e, su richiesta, consegnate in formato cartaceo (cpv. 4).

Art. 106 Pubblicità

L’articolo coincide largamente con le disposizioni dell’OPF 2010 (art. 60). La pubblicità è permessa solo per i prodotti fitosanitari omologati. Il capoverso 4 lettera a riprende dal diritto dell’UE che l’affermazione «omologato come prodotto fitosanitario a basso rischio» è ammessa nella pubblicità se le sostanze attive contenute nel prodotto fitosanitario sono approvate come sostanze attive a basso rischio.

Sezione 4: Fornitura e uso

Art. 107 Fornitura

Le disposizioni sulla fornitura corrispondono all’OPF 2010 (art. 64).