Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine
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tari che fabbricano e immettono sul mercato. Quest’obbligo viene esteso anche ai titolari di un permesso di vendita e all’uso per la concia di sementi (cpv. 1).
I titolari delle omologazioni, di un PGI o di un permesso di vendita adempiono gli obblighi di registrazione immettendo i quantitativi di vendita nel sistema d’informazione InfoFito (cfr. anche art. 156 segg.). I fornitori, i distributori e gli importatori registrano il numero di prodotti fitosanitari venduti nel sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari (Digiflux), disciplinato dagli articoli 16a–16c dell’ordinanza del 23 ottobre 201327 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr). Per gli esportatori che non sono già inclusi in una delle categorie summenzionate non è disponibile un sistema d’informazione specifico per registrare i dati di vendita: possono pertanto decidere autonomamente in che modo adempiere al loro obbligo di registrazione (cpv. 2 lett. c).
La registrazione dei dati su ogni utilizzo del prodotto fitosanitario da parte degli utilizzatori professionali viene effettuata in Digiflux (cpv. 3). Rispetto all’OPF 2010, ora si introduce l’obbligo per le aziende agricole svizzere attive all’estero di registrare anche ogni utilizzo di prodotti fitosanitari su superfici all’estero. Con ciò si vuole impedire che le aziende e le persone attive in Svizzera siano svantaggiate rispetto alle aziende e persone svizzere che coltivano superfici all’estero. La notifica dell’uso di prodotti fitosanitari su superfici all’estero si basa sul principio della globalità aziendale (art. 17 dell’ordinanza del 7 dicembre 199828 sulla terminologia agricola, OTerm). Attualmente il controllo dei pagamenti diretti non può valutare in loco le superfici ubicate all’estero. La registrazione dei prodotti fitosanitari utilizzati su superfici all’estero nel quadro dell’obbligo di comunicazione rafforza l’adempimento della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER). Se gli utilizzi di prodotti fitosanitari su tutte le superfici di tutte le aziende sono registrati in un sistema, è possibile rendere i processi più semplici ed efficienti, in particolare per quel che riguarda la registrazione dei dati e l’attuazione, a beneficio della semplificazione amministrativa nel settore dell’agricoltura.
Sezione 7: Certificati
Art. 113
Su domanda del titolare dell’omologazione, il servizio d’omologazione può confermare che un prodotto fitosanitario è omologato in Svizzera.
L’articolo 20 capoverso 2 OPF 2010, che disciplina i certificati, afferma che il servizio d’omologazione può confermare che un determinato prodotto fitosanitario destinato all’esportazione è fabbricato in Svizzera. Tuttavia, poiché il servizio d’omologazione non può verificare che un prodotto fitosanitario sia stato fabbricato in Svizzera, questo capoverso viene abrogato. Tale conferma può essere rilasciata dalle autorità cantonali di esecuzione qualora siano in grado di eseguire questa valutazione. In seguito l’USAV può confermare che l’autorità cantonale ha la competenza in quest’ambito.
27 RS 919.117.71
28 RS 910.91