Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine

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Il capoverso 3 è stato introdotto nel quadro della revisione dell’articolo 64 capoverso 5 OPF 201026 ed entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2027 (cfr. le disposizioni sull’entrata in vigore).

Art. 108 Uso in generale

Per le restrizioni nell’uso di prodotti fitosanitari si rimanda all’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, come già prescrive l’OPF 2010 (art. 68 cpv. 6). È stato aggiunto un rimando all’articolo 41c capoverso 3 OPAc, secondo il quale nello spazio riservato alle acque non si possono utilizzare concimi né prodotti fitosanitari.

Art. 109 Uso professionale di prodotti fitosanitari nelle zone d’insediamento

In quest’articolo sono fissate le restrizioni per l’uso di prodotti fitosanitari nelle zone d’insediamento da parte di utilizzatori professionali. Corrispondono alle disposizioni dell’OPF 2010 (art. 68 cpv. 4 e 4bis).

Nel capoverso 3 si precisa che per i prodotti fitosanitari di importazione parallela sono determinanti le restrizioni che si applicano al prodotto di riferimento. Vale a dire, se la classificazione del prodotto di riferimento ne impedisce l’uso nelle zone

d’insediamento, questo divieto vale anche per il prodotto di importazione parallela.

Sezione 5: Furto, perdita e erronea immissione sul mercato

Art. 110

Le disposizioni concernenti il furto, la perdita o l’erronea immissione sul mercato sono riprese dall’OPF 2010 (art. 65).

Sezione 6: Obblighi di notifica e registrazione

Art. 111 Obblighi di notifica del titolare dell’omologazione

In questo articolo sono riassunti gli obblighi di notifica delle informazioni già stabiliti nell’articolo 44 OPF 2010. In particolare, è necessario notificare gli effetti potenzialmente nocivi sulla salute (come danni irreversibili alla salute), gli effetti possibilmente indesiderabili (come danni reversibili alla salute) e gli effetti potenzialmente inaccettabili sui vegetali (come un effetto fitotossico) o sull’ambiente (come la tossicità per determinate specie animali).

Per le modifiche concernenti l’origine o la composizione di una sostanza attiva, un fitoprotettore, un sinergizzante o un prodotto fitosanitario, oppure concernenti la classificazione e l’etichettatura non è sufficiente la sola notifica ma è necessario presentare una domanda di adeguamento dell’omologazione. Pertanto queste fattispecie non figurano più nell’articolo sugli obblighi di notifica, com’era il caso nell’OPF 2010.

Art. 112 Obblighi di registrazione dei titolari delle omologazioni, fornitori, distributori,

titolari di un PGI, esportatori e utilizzatori professionali

Come già stabilito nell’OPF 2010 (art. 62), i titolari delle omologazioni, i fornitori, i distributori, i titolari di un PGI e gli esportatori devono tenere registri sui prodotti fitosani-

26 Modifica del 16 novembre 2022 dell’ORRPChim; RU 2022 788.