Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine
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Sezione 8: Esportazione
Art. 114
La presente ordinanza non contiene disposizioni specifiche sull’esportazione di prodotti fitosanitari. Tuttavia, per motivi di leggibilità è indicato un rimando alle ordinanze determinanti in quest’ambito.
Titolo quinto: Utilizzo di prodotti di base (art. 115–120)
Capitolo 1: Immissione sul mercato
Art. 115
Diversamente da quanto stabilito nell’OPF 2010, i prodotti che contengono esclusivamente sostanze di base (prodotti di base) possono essere immessi sul mercato senza notifica né omologazione. I prodotti di base possono contenere sostanze di base approvate e agenti diluenti semplici come l’acqua o una miscela di acqua ed etanolo. Non possono essere designati come prodotti fitosanitari. Il presente disciplinamento corrisponde alle disposizioni dell’UE e comporta uno sgravio amministrativo.
Capitolo 2: Etichettatura e pubblicità
Art. 116 Etichettatura
Per l’etichettatura dei prodotti di base sono definite disposizioni particolari. Può essere pubblicizzato l’uso previsto e l’etichetta deve recare l’indicazione «Prodotto di base (senza prova dell’efficacia e della tolleranza vegetale)».
In casi isolati i prodotti di base possono soddisfare i criteri per le sostanze o i preparati pericolosi: un esempio è la derrata alimentare aceto. In questi casi devono essere etichettati conformemente alle relative disposizioni dell’ordinanza sui prodotti chimici (cpv. 4).
Per i prodotti di base non sono previste prescrizioni specifiche concernenti l’imballaggio, pertanto non sono state introdotte disposizioni in tal senso.
Art. 117 Lingue impiegate nell’etichetta
L’etichetta dei prodotti di base deve essere scritta in almeno una lingua ufficiale del luogo di fornitura. Si applicano gli stessi requisiti come per i prodotti fitosanitari (cfr. la disposizione analoga nell’art. 104).
Art. 118 Pubblicità
La pubblicità è permessa solo per i prodotti di base conformi alla legge, ossia, i prodotti che contengono esclusivamente sostanze di base approvate. Il capoverso 1 stabilisce che la pubblicità di un prodotto di base può contenere soltanto affermazioni sugli usi elencati nell’approvazione delle sostanze di base.
Capitolo 3: Fornitura e uso
Art. 119 Fornitura
Per le aziende che immettono sul mercato prodotti di base si applica per analogia