Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine

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l’articolo 59 OPChim.

Art. 120 Uso

Nell’uso dei prodotti di base devono essere rispettate le condizioni e restrizioni previste dal regolamento n. 1107/2009 o elencate nell’allegato 1 parte E, definite specificatamente per questi prodotti. I prodotti di base possono essere usati anche da utilizzatori non professionali.

Titolo sesto: Disposizioni comuni per i prodotti fitosanitari e i prodotti di base (art. 121-137)

Capitolo 1: Obbligo di diligenza

Art. 121–123

Le disposizioni sull’obbligo di diligenza corrispondono a quelle dell’OPF 2010. Si applicano sia ai prodotti fitosanitari sia ai prodotti di base.

Gli articoli 122 e 123 riprendono la modifica dell’articolo 61 OPF 2010 (concernente i cpv. 4 e 5) entrata in vigore il 1° aprile 2023.

Capitolo 2: Conservazione, obbligo di riconsegna e di ripresa

Art. 124 Conservazione

Le disposizioni sulla conservazione sono riprese dall’articolo 63 OPF 2010. Valgono anche per i prodotti di base. Per i prodotti fitosanitari che soddisfano i criteri per le sostanze e i preparati pericolosi di cui all’articolo 3 OPChim si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 57 capoversi 2, 3 e 6 OPChim (cpv. 2). Se in più appartengono al gruppo 1 o 2 delle sostanze e dei preparati pericolosi, si applica l’articolo 62 capoversi 2 e 3 OPChim (cpv. 3).

Art. 125 Obbligo di riconsegna, di ripresa e di smaltimento

I capoversi 2 e 3 concernenti l’obbligo di ripresa corrispondono all’articolo 70 OPF 2010. Valgono anche per i prodotti di base. Con il capoverso 1 è integrato nell’OPF il testo dell’allegato 2.5 ORRPChim numero 3. Quest’ultimo è di conseguenza abrogato (cfr. anche il commento all’allegato 9 del presente progetto).

Capitolo 3: Importazione

Art. 126 e 127 Principio e importazione per scopi professionali o commerciali

Le disposizioni sull’importazione di un prodotto fitosanitario rimangono invariate rispetto all’OPF 2010 (art. 77). Possono essere importati solo prodotti fitosanitari omologati. I prodotti di base possono essere importati solo se adempiono i requisiti della presente ordinanza, come ad esempio il fatto che possono contenere solo sostanze di base approvate e agenti diluenti semplici.

Chi intende importare prodotti fitosanitari o prodotti di base per scopi commerciali necessita di un permesso generale d’importazione (PGI), rilasciato dall’UFAG.

Per i prodotti fitosanitari e i prodotti di base utilizzati a fini di ricerca non occorre un’omologazione ma solo un’autorizzazione, di conseguenza non sono interessati da