Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine
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Allegato 1
Questo allegato contiene esclusivamente sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti che sono approvati o non approvati in Svizzera in deroga all’UE, o che presentano condizioni e restrizioni divergenti dall’UE (cfr. in particolare art. 8 segg.). Per le sostanze attive approvate solo in Svizzera viene introdotta una data di scadenza dell’approvazione, fissata al più presto cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza e sulla base di criteri oggettivi: oltre alla data dell’approvazione si tiene conto anche se si tratti di una sostanza attiva a basso rischio.
Nel numero 1.1 figurano le sostanze attive chimiche, i fitoprotettori e i sinergizzanti approvati esclusivamente in Svizzera, ad eccezione delle sostanze attive a basso rischio e delle sostanze candidate alla sostituzione. Per «sostanze attive chimiche» si intendono anche gli estratti vegetali e altre miscele di sostanze. Nel presente elenco sono inclusi anche i fitoprotettori e sinergizzanti che possono essere immessi sul mercato in singoli Stati membri dell’UE ma non sono approvati né iscritti nell’elenco a livello comunitario, poiché la loro procedura di riesame non è ancora stata avviata. Per queste sostanze è introdotta una validità temporanea dell’approvazione, che dura fino alla data dell’approvazione nell’UE. Tale data sarà nota non appena queste sostanze saranno iscritte a livello comunitario nell’elenco nel regolamento (UE) n. 540/2011.
Nel numero 1.2 figurano le sostanze attive chimiche e microbiologiche, i fitoprotettori e i sinergizzanti approvati in Svizzera con condizioni e restrizioni divergenti dall’UE, ad eccezione delle sostanze attive a basso rischio e delle sostanze candidate alla sostituzione. Le sostanze attive iscritte in quest’elenco sono considerate approvate sulla base dell’articolo 7 ma le loro condizioni e restrizioni non corrispondono a quelle fissate nell’UE. Per queste sostanze si applicano le scadenze dell’approvazione in vigore nell’UE.
Il numero 1.3 include le sostanze attive chimiche e microbiologiche, i fitoprotettori e i sinergizzanti approvati nell’UE ma non in Svizzera, ad eccezione delle sostanze attive a basso rischio e delle sostanze candidate alla sostituzione.
Nel numero 2 sono riportati i macrorganismi. I macrorganismi non sono approvati a livello comunitario nell’UE, quindi non rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009. Di conseguenza, i macrorganismi elencati al numero 2 sono approvati solo in Svizzera e non nell’UE. Nell’elenco figurano anche i macrorganismi considerati sostanze attive a basso rischio ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2. Per ogni macrorganismo ora è introdotta una scadenza dell’approvazione.
Nel numero 3.1 figurano le sostanze attive chimiche e microbiologiche a basso rischio approvate esclusivamente in Svizzera.
Nel numero 3.2 sono elencate le sostanze attive a basso rischio approvate in Svizzera con condizioni e restrizioni divergenti dall’UE.
Il numero 3.3 riporta le sostanze attive a basso rischio approvate nell’UE ma non in Svizzera.
Il numero 4.1 corrisponde all’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione approvate esclusivamente in Svizzera.