Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 57Fedlex · Rapporto esplicativo
Nel numero 4.2 sono elencate le sostanze candidate alla sostituzione approvate in Svizzera con condizioni e restrizioni divergenti dall’UE.
Nel numero 4.3 figurano le sostanze candidate alla sostituzione approvate nell’UE ma non in Svizzera.
Il numero 5.1 corrisponde all’elenco delle sostanze di base approvate esclusivamente in Svizzera.
Il numero 5.2 riporta le sostanze di base approvate in Svizzera con condizioni e restrizioni divergenti dall’UE.
Nel numero 5.3 figurano le sostanze di base approvate nell’UE ma non in Svizzera.
Allegato 2
L’allegato 2 riporta i criteri per l’approvazione di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti, adeguati alle disposizioni più recenti dell’UE. Di conseguenza si applicano anche i criteri più recenti per i microrganismi fissati nel regolamento (UE) n. 2022/143834.
Allegato 3
Quest’allegato contiene i requisiti dettagliati per i fascicoli concernenti le sostanze attive e i prodotti fitosanitari.
Nel numero 1.1 sono stabiliti i requisiti del fascicolo per le sostanze attive chimiche e i microrganismi. Segnatamente, si rimanda al regolamento (UE) n. 283/201335 (cpv. 1) e sono fissati requisiti supplementari per le sostanze attive contenenti nanomateriali (cpv. 2).
Nel numero 1.2 sono fissati i requisiti del fascicolo per i macrorganismi. Si basano sulla linea guida PM6/2 dell’OEPP36.
Il numero 1.3 contiene i requisiti del fascicolo per il rinnovo dell’approvazione di sostanze attive, fitoprotettori e sinergizzanti. Devono essere presentate solo le nuove informazioni sulla base dei più recenti requisiti relativi ai dati di cui ai numeri 1.1 e 1.2.
Nel numero 2.1 sono stabiliti i requisiti del fascicolo per i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive chimiche, fitoprotettori, sinergizzanti o microrganismi. Si rimanda al regolamento (UE) n. 284/201337 e alla sua ultima modifica tramite il regolamento (UE)
n. 2022/144038 relativo ai prodotti fitosanitari contenenti microrganismi. Sono inoltre
34 Regolamento (UE) 2022/1438 della Commissione del 31 agosto 2022 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri specifici per l’approvazione delle sostanze attive che sono microrganismi, GU L 227 del 01.09.2022, pag. 2.
35 Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, GU L 93 del 3.4.2013, pag. 1.
36 Linea guida PM6/2 nella versione secondo l’OEPP/EPPO Bulletin 44, pagg. 320–329. Può essere scaricata dal sito Internet dell’European and Mediterranean Plant Protection Organisation www.eppo.org > resources > EPPO standards > PM06 Biocontrol > safe use of biological controls (PM6) > «Import and release of non-indigenous biological control agents».
37 Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, GU L 93 del 3.4.2013, pag. 85.
38 Regolamento (UE) 2022/1440 della Commissione del 31 agosto 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 284/2013 per quanto riguarda le informazioni da trasmettere per i prodotti fitosanitari e i requisiti specifici relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari contenenti microrganismi, GU L 227 del 01.9.2022, pag. 38.