Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine

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riportati i requisiti supplementari per i prodotti fitosanitari che contengono nanomateriali.

Nel numero 2.2 sono fissati i requisiti del fascicolo per i macrorganismi, che sono definiti nella linea guida PM6/2 dell’OEPP.

Il numero 2.3 riguarda i requisiti del fascicolo per il rinnovo dell’omologazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive chimiche, fitoprotettori, sinergizzanti o microrganismi. Sono basati sui requisiti dell’UE, conformemente all’articolo 43 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

I requisiti del fascicolo per il rinnovo dell’omologazione di prodotti fitosanitari contenenti macrorganismi sono specificati nel numero 2.4. Sono richiesti dati sull’identificazione e sulle condizioni d’uso, più altre informazioni rese necessarie dalle modifiche delle basi legali.

Nel numero 3 sono definiti i vari tipi di domanda e specificati i requisiti dei fascicoli corrispondenti. Sono riportate le indicazioni che finora erano contenute nelle Istruzioni concernenti l’inoltro di domande per l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari in Svizzera39.

Allegato 4

Quest’allegato contiene l’elenco dei coformulanti che non possono essere utilizzati nei prodotti fitosanitari oltre a quelli già definiti secondo l’articolo 27 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (cfr. art. 34). Attualmente questo elenco è vuoto.

Allegato 5

Il contenuto dell’allegato 5 corrisponde alle disposizioni dell’allegato 12 OPF 2010. Inoltre, nel numero 1 lettera f è stata ripresa la norma dell’OPF 2010 secondo cui i prodotti fitosanitari destinati a usi non professionali devono essere formulati e imballati in modo da facilitare il dosaggio (art. 54 cpv. 4 OPF 2010). Nel numero 2 lettera b numero 8 si introduce la norma secondo la quale i prodotti fitosanitari classificati come tossici specifici per organi bersaglio di categoria 1 non possono essere impiegati nelle zone d’insediamento. Tale categoria è stata inavvertitamente omessa durante l’elaborazione dell’allegato 12 OPF. Attualmente vi rientrano solo due prodotti fitosanitari.

Allegato 6

L’allegato 6 contiene le disposizioni per la valutazione e l’omologazione dei prodotti fitosanitari. Con l’aggiornamento della nota a piè di pagina relativa al regolamento (UE) n. 546/201140 vengono ripresi anche i criteri più recenti secondo il regolamento

n. 2022/144141. Nel punto 1.7 dell’allegato del regolamento (UE) n. 546/2011 si stabilisce inoltre che è necessario tenere conto dei documenti di orientamento applicabili alla data di presentazione della domanda di omologazione. Lo stesso vale per la valutazione delle domande in Svizzera. Una panoramica dei documenti di orientamento

39 Le Istruzioni concernenti l’inoltro di domande per l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari in Svizzera sono disponibili su www.blv.admin.ch > Omologazione prodotti fitosanitari > Domande e richieste > Domande > Informazioni concernenti l’inoltro di domande

40 Regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari, GU L

155 dell’11.6.2011, pag. 127; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/1441, GU L 227 del 01.9.2022, pag. 70.

41 Regolamento (UE) 2022/1441 della Commissione, del 31 agosto 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 546/2011 per quanto riguarda i principi uniformi specifici per la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti microrganismi, GU L 227 del 1.9.2022, pag. 70.