Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine
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applicabili è disponibile nelle due comunicazioni della Commissione che stabiliscono i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive42 e ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari43.
Nel numero 1 capoverso 2 sono elencati gli equivalenti europei degli atti normativi svizzeri, al fine di interpretare correttamente l’allegato del regolamento (UE) n. 546/2011 e di conseguenza garantire che siano rispettate in particolare le prescrizioni della legislazione svizzera sulla protezione delle acque.
Le disposizioni divergenti dall’UE sono definite nei capoversi 3-5:
• secondo il capoverso 3, il servizio di valutazione è tenuto a comunicare al servizio d’omologazione quando una sostanza attiva o un suo metabolita potrebbe superare la concentrazione di 0,1 μg/l nelle acque sotterranee;
• nel capoverso 4 sono fissate disposizioni sulla protezione degli animali più severe rispetto all’UE per i prodotti fitosanitari usati per la lotta ai vertebrati (rodenticidi);
• il capoverso 5 stabilisce che non è concessa l’omologazione se le concentrazioni attese delle sostanze attive o dei loro metaboliti rilevanti nelle acque sotterranee non soddisfano i requisiti dell’ordinanza sulla protezione delle acque, nemmeno tenendo conto di un divieto d’impiego nelle zone di protezione delle acque sotterranee S2 e Sh. I divieti d’impiego nelle zone di protezione delle acque sotterranee S2 e Sh sono stabiliti sulla base dell’articolo 50 capoverso 1.
Nel numero 2 sono definite le disposizioni per la valutazione e l’omologazione di prodotti fitosanitari contenenti macrorganismi. Esse si basano sulla linea guida PM6/2 dell’OEPP.
Allegato 7
Come già nell’OPF 2010, la procedura di valutazione comparativa di un prodotto fitosanitario che contiene una sostanza candidata alla sostituzione corrisponde a quella adottata nell’UE.
Allegato 8
Quest’allegato riprende in ampia misura le disposizioni dell’allegato 11 OPF 2010. Si basa sulle disposizioni corrispondenti del regolamento di esecuzione (UE) n. 547/201144. Ora è specificato più chiaramente quali indicazioni devono essere riportate sull’imballaggio (del contenitore) e quali in un documento di accompagnamento. I documenti di accompagnamento devono essere consegnati al cliente insieme a ogni imballaggio immesso sul mercato.
Nei numeri 1.8 e 1.10 si fa riferimento alle frasi tipo conformemente all’omologazione. Diversamente dall’OPF 2010 non sono più fissate nell’ordinanza, ma sono definite e pubblicate dal servizio d’omologazione. Inoltre, il numero 1.8 consente di fornire le
42 Comunicazione della Commissione nel quadro dell’attuazione della parte A dell’allegato del regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, GU C 344 del 29.9.2023, pag. 37.
43 Comunicazione della Commissione nel quadro dell’attuazione della parte A dell’allegato del regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, GU C 344 del 29.9.2023, pag. 1.
44 Regolamento (CE) n. 547/2011 della Commissione, dell’8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari, GU L 155 dell’11.6.2011, pag. 155.