Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine
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indicazioni sotto forma di pittogrammi. Anch’essi sono definiti e resi pubblici dal servizio d’omologazione.
Nel numero 1.17 ora è stabilito che, oltre alla classificazione secondo l’articolo 7 OP-Chim, sull’imballaggio deve figurare anche il contenuto dell’omologazione conformemente all’articolo 38. Questa norma corrisponde alle disposizioni dell’UE.
Allegato 9
Nell’allegato 9 sono elencate le abrogazioni e le modifiche di altri atti normativi determinate dalla revisione totale. Nella maggior parte degli atti normativi viene aggiornato il rimando dall’OPF 2010 alla presente ordinanza.
Nell’OBioc (n. 3) sono apportate anche alcune modifiche dei contenuti: come per i prodotti fitosanitari, anche ai biocidi in forma di aerosol sono introdotte le ultime disposizioni tramite il riferimento agli articoli 9 e 11 dell’OPChim.
Nell’ORRPChim (n. 5) sono apportate anche alcune modifiche dei contenuti.
Art. 4, 18 e 20 nonché allegato 2.5
Come esposto al numero 2, nella revisione dell’OPF è introdotta la categoria dei prodotti di base, che nell’OPF 2010 erano denominati «prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente sostanze di base approvate». L’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici prevede varie restrizioni per i prodotti fitosanitari che si applicano a tali prodotti in generale, quindi anche ai prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente sostanze di base approvate. Affinché queste restrizioni nell’ORRPChim rimangano inalterate, negli articoli 4, 18 e 20 viene aggiunto il termine «prodotti di base». Lo stesso vale per l’allegato 2.5 numero 1.1 capoversi 1, 2, 4 e 5 e numero 1.2.
Per contro, non è previsto che l’uso di prodotti di base a titolo professionale o commerciale sia soggetto a un’autorizzazione speciale conformemente all’articolo 7 OR-RPChim. Questo perché i prodotti di base di solito sono impiegati solo nel quadro di un’attività non professionale («uso per hobby»), quindi non avrebbe senso pretendere un’autorizzazione speciale per utilizzarli. Di conseguenza, l’articolo 7 ORRPChim rimane invariato.
Nell’allegato 2.5 numero 1.1 è abrogato il capoverso 3, poiché l’impiego di prodotti fitosanitari nelle zone S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee è ora soggetto a restrizioni nell’ambito della loro omologazione, come prescrive l’articolo 50 capoverso 1 OPF. Di conseguenza non sono più necessarie disposizioni sull’impiego di tali prodotti nelle zone di protezione delle acque sotterranee.
Nell’allegato 2.5 numero 2 sono apportate modifiche redazionali e il numero 3 è abrogato poiché la disposizione è stata ripresa nell’articolo 125 della presente ordinanza.