Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 73 pagine
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4 Commento all’ordinanza sulle tasse dell’USAV
I nuovi emolumenti per l’omologazione di prodotti fitosanitari dovranno essere riportati nell’ordinanza sulle tasse dell’USAV. Una delle raccomandazioni emerse dalla valutazione della procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari condotta nel 2019 indicava di aumentare gli emolumenti, poiché, nel computo dei costi totali, un grado di copertura dei costi che non arriva al 2 per cento è di gran lunga inferiore a quello raggiunto per la procedura di omologazione dei biocidi e dei medicamenti veterinari, che si aggira intorno al 40 per cento (v. allegato, tabella 1). Inoltre è opportuno introdurre anche emolumenti per prestazioni oggi offerte gratuitamente.
Gli emolumenti per l’omologazione di prodotti fitosanitari non sono più adeguati da oltre dieci anni, malgrado in questo periodo sia nettamente aumentato il dispendio per la valutazione a causa dei requisiti più severi. Negli ultimi anni sono stati riscossi da 70 000 a 100 000 franchi all’anno di emolumenti. Secondo una stima del 2019, questa cifra copre i costi nella misura del 2 per cento. Nel 2022 e nel 2023 sono state aumentate le risorse destinate a diversi servizi coinvolti nella procedura di omologazione, il che comporta un’ulteriore riduzione del già esiguo grado di copertura dei costi. Un aumento degli emolumenti è giustificato anche in considerazione di questi aspetti. Con l’aumento proposto si stima di raggiungere in futuro un grado di copertura dei costi del 40 per cento.
Negli anni si sono accumulati ritardi nel trattamento delle domande da parte dei servizi di valutazione e del servizio d’omologazione, per cui gli uffici competenti sono stati costretti a impiegare risorse supplementari. Questo è dovuto anche all’attuazione del diritto ad assumere la qualità di parte in seguito alla decisione del Tribunale federale DTF 144 II 218 del 12 febbraio 2018. Poiché si aggiungono nuovi compiti, come il rinnovo dell’omologazione, e il riconoscimento della qualità di parte ora è definito nel testo dell’ordinanza, per cui prevedibilmente aumenterà il ricorso a questo strumento, è indispensabile creare nuovi posti di lavoro, che devono essere finanziati con le entrate garantite dagli emolumenti.
Per definire l’entità dei nuovi emolumenti è stato eseguito un confronto con le tasse riscosse in Stati membri dell’UE di grandezza paragonabile alla Svizzera, come l’Austria e il Belgio (v. allegato, tabella 2). Inoltre si è proceduto a un confronto con gli emolumenti riscossi per l’omologazione di prodotti simili in Svizzera, come i biocidi45 e i medicamenti veterinari46. L’aumento degli emolumenti proposto tiene conto del principio della copertura dei costi, poiché il grado di copertura degli stessi ammonterà al 40 per cento anche dopo questo adeguamento, quindi non supererà il 100 per cento. Inoltre, in ossequio al principio di equivalenza, anche dopo il loro aumento gli emolumenti non saranno palesemente sproporzionati rispetto al valore obiettivo della prestazione e si manterranno entro margini ragionevoli: l’omologazione di un prodotto fitosanitario di regola permette al richiedente di generare un fatturato superiore agli emolumenti che ha pagato per la procedura di omologazione. Anche il confronto con gli emolumenti degli Stati membri dell’UE summenzionati, che sono più elevati di quelli riscossi in Svizzera, fornisce una cifra indicativa del valore obiettivo di un’omologazione.
45 Cfr. ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici; RS 813.153.1
46 Cfr. ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sui suoi emolumenti; RS 812.214.5