Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/92: Revisione totale dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari e revisione dell’ordinanza sulle tasse dell’USAV · 49 pagine
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Pusch, Fondazione Future 3, Stiftung zum Schutze unserer Flederm‰use in der Schweiz, Verband Bernischer Bienenz¸chtervereine, Verband Thurgauer Bienenz¸chtervereine, Verein Landwirtschaft mit Zukunft, Verein ohne Gift, Vision Landwirtschaft e WWF Svizzera sono del parere che almeno agli organi di esecuzione cantonali e alle organizzazioni cui Ë concessa la qualit‡ di parte ai sensi dell’articolo 160b capoverso 1 LAgr sia garantito l’accesso ai documenti; in particolare le informazioni di cui alle lettere b, c, d, e, f devono essere messe a disposizione della autorit‡ cantonali di esecuzione, affinchÈ possano adempiere i loro obblighi di sorveglianza del mercato. Inoltre, i Cantoni BL, GE, GR, LU, TG, TI e l’ACCS desiderano che nella versione rivista siano riprese le disposizioni relative ai metodi di misurazione e agli standard di analisi gi‡ presenti nell’articolo 4 capoverso 4 dell’OPF attuale.
4 Aqua, apisuisse, Aqua Viva, Medici per l’ambiente, Bioterra, Biovision Fondazione per lo sviluppo ecologico, BirdLife Svizzera, Donne professioniste dell’ambiente, Greenpeace Svizzera, Kantonaler Bienenz¸chterverein Schaffhausen, Amici della Natura Svizzera, Naturwaldstiftung, Pro Natura, Federazione svizzera di pesca, Fondazione Future 3, Fondazione Pusch, Stiftung zum Schutze unserer Flederm‰use in der Schweiz, Verband Bernischer Bienenz¸chtervereine, Verband Thurgauer Bienenz¸chtervereine, Verein Landwirtschaft mit Zukunft, Verein ohne Gift, Vision Landwirtschaft e WWF Svizzera propongono di eliminare il capoverso 1 lettera d.
EAWAG non Ë soddisfatta della formulazione poco chiara del capoverso 4 e chiede di precisare se anche in un secondo momento alcune informazioni possano essere classificate come confidenziali.
Capitolo 2: Utilizzo di prodotti fitosanitari
Sezione 1: Immissione sul mercato e uso dei prodotti fitosanitari (articolo 97)
Per i Cantoni AG, AR, BE, BL, BS, JU, SH, TG e TI, il partito PVL e i servizi cantonali per i prodotti chimici, nell’articolo 97 capoverso 1 sarebbe opportuno specificare che un PF puÚ essere immesso sul mercato e utilizzato solo per l’uso per il quale Ë stato omologato. Inoltre, i Cantoni TG e ZH chiedono di aggiungere che gli importatori e i fabbricanti, in collaborazione con i titolari dell’omologazione, devono garantire che i prodotti da loro immessi in commercio siano conformi all’omologazione e quindi soddisfino i requisiti di cui all’articolo 42.
La CFSB auspica che nell’articolo 97 capoverso 3 lettera a sia ripresa la norma di cui all’articolo 14 capoverso 2 lettera a dell’OPF attuale, affinchÈ tali esperimenti e test siano disciplinati tramite un rimando all’ordinanza sull’impiego confinato e all’OEDA.
Sezione 2: Precauzioni particolari del servizio d’omologazione (articolo 98)
In relazione alla clausola di salvaguardia nell’articolo 98 capoverso 1, non Ë necessario imporre un divieto in ogni caso e la sicurezza puÚ essere garantita con restrizioni, secondo i Cantoni AG, BE, BS, SG, SH, SO, TG, TI e i servizi cantonali per i prodotti chimici, che propongono di modificare il capoverso in tal senso. Aargauer Obstverband, Arbeitsgemeinschaft Zentralschweizer Obstproduzenten, INTER-PROFESSION DES FRUITS ET LEGUMES DU VALAIS, Kantonaler Obstbau-Verein Uri, Obstbauring Graub¸nden, Obstbauverein Kanton Schwyz, Obstverband Berner Fr¸chte, Associazione Svizzera Frutta, St. Galler Bauernverband, St. Galler Obstverband, St. Galler Beerenvereinigung, Thurgauer Obstverband e Union fruitiËre lÈmanique chiedono di stralciare dal capoverso 1 i ´servizi interessatiª, poichÈ ci sono sempre pi˘ organizzazioni che vogliono vietare i PF e utilizzerebbero questa disposizione come pretesto.
Il Cantone di Berna, EAWAG e VSAG osservano che nel capoverso 2 manca il rimando ai valori massimi in vigore in Svizzera.