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Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 4 pagine

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Ordinanza del DFI sulle bevande «%ASFF_YYYY_ID»

Allegato 9 (art. 69 cpv. 4, 72, 74 cpv. 1 e 2, 75 cpv. 5 e 86 cpv. 1)

Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici consentiti e loro limiti e condizioni

Le pratiche e i trattamenti enologici consentiti corrispondono a quelli descritti negli allegati I, II A e III A del regolamento delegato (UE) 2019/9344. Salvo se altrimenti specificato, la pratica o il trattamento descritti possono essere utilizzati per il vino (1), il vino nuovo ancora in fermentazione (2), il vino liquoroso (3), il vino spumante (4), il vino spumante di qualità (5), il vino spumante di qualità del tipo aromatico (6), il vino spumante gassificato (7), il vino frizzante (8), il vino frizzante gassificato (9), il mosto d’uva (10), il mosto d’uva parzialmente fermentato (11), il mosto d’uva parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite (12), il mosto d’uva concentrato (13), il mosto d’uva concentrato rettificato (14), il vino ottenuto da uve appassite (15), il vino di uve stramature (16) nonché per le uve fresche e il mosto d’uva parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale.

La Svizzera è considerata parte della zona C I in base a quanto definito nell’appendice I del regolamento (UE) 1308/20135.

Le altre pratiche e gli altri trattamenti enologici ammessi secondo l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono anche consentiti, a condizione di rispettare le relative condizioni di utilizzo.

4 Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’OIV, GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/68, GU L 12 del 19.1.2022, pag. 1.

5 V. nota a piè di pagina relativa all’art. 61 cpv. 3.