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Consultazione 2023/97: Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 124 pagine
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Rapporto sull’efficacia 2020–2025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni Conseguimento degli obiettivi della perequazione
Analisi dei diritti di partecipazione
Parallelamente allo studio condotto da bolz+partner consulting la CdC ha incaricato il professor Kurt Nuspliger di svolgere un’analisi dei diritti di partecipazione nel quadro della CI. Le conclu- sioni dello studio sono riportate di seguito.
La CI persegue lo scopo di assicurare un’esecuzione dei compiti fondata sui principi dell’econo- mia, dell’efficacia e dell’efficienza. I beneficiari di prestazioni pubbliche ne assumono anche i costi e adottano le relative decisioni. In sostanza, si tratta di un’equa perequazione delle presta- zioni intercantonali con un’adeguata consultazione e partecipazione dei Cantoni interessati. A tal fine, i Cantoni che indennizzano le prestazioni di altri Cantoni (acquisizione di prestazioni) o che fanno parte di organismi responsabili comuni fruiscono di un diritto di partecipazione alle decisioni per la relativa prestazione. In linea di principio, il diritto di partecipazione alle decisioni è paritetico e globale. Questo diritto può essere ponderato in funzione dei rispettivi impegni finanziari solo in via eccezionale. All’acquirente di prestazioni compete di regola almeno un diritto parziale di partecipazione alle decisioni.
Il dispositivo di partecipazione della CI, ancorato nella Costituzione federale, nella LPFC e nella CQI, gode di un ampio consenso. Tuttavia, i chiarimenti hanno mostrato che in diversi settori sono necessarie ottimizzazioni e precisazioni. Per quanto riguarda le ottimizzazioni si individua- no di massima tre possibilità:
– completare il commento ai diritti di partecipazione sanciti nella CQI;
– elaborare una guida sui diritti di partecipazione per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri;
– completare il tenore della CQI inerente ai diritti di partecipazione.
Per queste tre opzioni, nel rapporto vengono presentate proposte dettagliate concernenti la gli organismi responsabili comuni e l’acquisizione di prestazioni. In ogni caso valgono i seguenti presupposti: la partecipazione è un elemento centrale del principio dell’equivalenza fiscale. La collettività che assume i costi di una prestazione statale decide in merito a questa prestazione. La partecipazione quindi non è solo un «diritto», cui è possibile rinunciare, bensì un contributo im- portante per il funzionamento del sistema della CI. L’esercizio adeguato del diritto di partecipa- zione porta idealmente a un’esecuzione dei compiti fondata sui principi dell’economia, dell’ef- ficacia e dell’efficienza. Per un buon esercizio del diritto di partecipazione è necessaria la piena trasparenza relativa alle basi finanziarie e all’offerta di prestazioni. L’obbligo di informazione si applica in primo luogo ai Cantoni che ospitano istituzioni per il cui impiego sono richiesti versa- menti compensatori in una convenzione intercantonale. L’informazione deve essere tempestiva e dettagliata. Per stabilire le indennità, i Cantoni allestiscono un calcolo dei costi e delle prestazioni trasparente e comprensibile. È opportuno coinvolgere tempestivamente gli organi specializzati. Nel caso di un organismo responsabile comune, i Cantoni che ne fanno parte fruiscono di un diritto paritetico di partecipazione alle decisioni che estende a tutti i settori che riguardano la fornitura di prestazioni. Questo diritto può eccezionalmente essere ponderato in funzione dei rispettivi impegni finanziari. Una ponderazione simile può essere necessaria anche per compen- sare squilibri significativi nell’utilizzo di prestazioni. Per alcune decisioni può essere opportu- na una maggioranza qualificata. Sono ipotizzabili anche formule decisionali con maggioranze qualificate per tutelare i Cantoni responsabili di determinate istituzioni. In questo modo è pos- sibile evitare che i Cantoni di ubicazione siano messi in minoranza da altri Cantoni. Per quanto concerne la partecipazione, occorre trovare soluzioni ad hoc nei singoli contratti intercantonali, che regolano in quali organi e procedure è osservato il diritto di partecipazione. È necessa- rio creare buone condizioni quadro per l’esercizio del diritto di partecipazione alle decisioni. Quest’ultimo si richiama in generale al livello delle convenzioni, agli organi di direzione politica corrispondenti e agli enti specializzati. Non sarebbe invece opportuna una partecipazione a livello operativo, poiché comprometterebbe l’autonomia dei fornitori di prestazioni sul piano istituzionale.