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Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 6 pagine
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Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. O «%ASFF_YYYY_ID»
c. non hanno azionisti o soci che detengono diritti di proprietà o di godimento sui loro redditi o valori patrimoniali;
d. secondo il diritto svizzero o gli atti costitutivi degli enti, i loro redditi o valori patrimoniali non possono essere distribuiti o utilizzati a beneficio di un privato o di un ente non avente utilità pubblica, se non nell’ambito dell’esercizio dell’attività di utilità pubblica dell’ente, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per servizi resi, oppure a titolo di pagamento del valore di mercato di un bene patrimoniale acquistato dall’ente;
e. secondo il diritto svizzero o gli atti costitutivi degli enti, all’atto della loro liquidazione o scioglimento, i loro valori patrimoniali sono trasferiti a un ente statale o a un ente che soddisfa le condizioni di cui alle lettere a–e, oppure ricadono in possesso del Governo svizzero, di un Cantone o di un Comune.
Art. 9–11 e 16
Abrogati
Art. 18, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. a
Sono considerati residenti in Svizzera secondo l’articolo 5 capoverso 1 LSAI:
a. gli istituti finanziari che sono illimitatamente assoggettati a imposta in Svizzera o che vantano un’appartenenza economica secondo gli articoli 4 capoverso 1 lettera b o 51 capoverso 1 lettera b della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta (LIFD);
Titolo dopo l’art. 30
Capitolo 2: Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività
Sezione 1: Prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione
Art. 30a
1 Sono considerati residenti fiscali in Svizzera secondo l’articolo 12b capoverso 1 LSAI i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione assoggettati in Svizzera in virtù della loro appartenenza personale secondo l’articolo 3 o l’articolo 50 LIFD3.
2 È considerato assoggettato all’obbligo di presentare moduli contenenti informazioni fiscali secondo l’articolo 12b capoverso 1 LSAI chi in Svizzera è tenuto a presentare una dichiarazione d’imposta o una dichiarazione di informazioni fiscali. Sono considerate tali:
a. la dichiarazione d’imposta per l’imposta federale diretta;