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Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 6 pagine

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Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. O «%ASFF_YYYY_ID»

tore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione vi contribuisca o possa impedirlo.

2 Rientrano in tali eccezioni segnatamente:

a. il cambiamento dell’utente di cripto-attività su ordine di un giudice o di un’autorità;

b. la nascita di un diritto del beneficiario nei confronti di un trust o di un istituto giuridico analogo in virtù del suo atto costitutivo o atto di fondazione.

Art. 30d Chiusura della relazione d’affari

Se una relazione d’affari di un utente oggetto di comunicazione viene chiusa a seguito di un cambiamento delle circostanze e al momento della chiusura la verifica della relazione d’affari con l’utente oggetto di comunicazione conseguente a tale cambiamento delle circostanze non è stata ancora completata, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non deve considerare il cambiamento delle circostanze ai fini della comunicazione.

Titolo dopo l’art. 30d

Capitolo 3: Disposizioni comuni

Sezione 1: Obbligo di iscrizione

Art. 31

1 Un istituto finanziario svizzero o un prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è tenuto a iscriversi presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) al più tardi entro la fine dell’anno civile in cui diventa istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione.

2 Un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o un prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve disdire la propria iscrizione presso l’AFC al più tardi entro la fine dell’anno civile in cui cessa di avere la qualità di istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o di prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione oppure cessa la sua attività commerciale.

3 Non è considerata quale disdetta dell’iscrizione:

a. la comunicazione inviata all’AFC nella quale l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione dichiara di non detenere conti finanziari oggetto di comunicazione o il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione dichiara di non avere utenti oggetto di comunicazione;

b. la comunicazione del prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione secondo l’articolo 15 capoverso 1ter LSAI.