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Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 6 pagine
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Scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. O «%ASFF_YYYY_ID»
4 Il trustee deve anteporre la sigla «TDT=» al nome di un trust che deve essere iscritto secondo l’articolo 13 capoverso 4 LSAI. L’articolo 13 capoversi 2 e 3 LSAI è applicabile per analogia.
Titolo prima dell’art. 32
Sezione 2: Informazioni trasmesse automaticamente dall’estero
Titolo prima dell’art. 33
Sezione 3: Sistema d’informazione
Art. 34 Categorie dei dati personali e delle persone giuridiche trattati
L’AFC può procedere al trattamento dei dati personali e dei dati delle persone giuridiche che le sono trasmessi in virtù dell’accordo applicabile.
Titolo prima dell’art. 35a
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 35b Disposizione transitoria della modifica del …
1 [Nel primo anno successivo all’entrata in vigore della modifica del ...] un prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non è considerato un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione se:
a. uno Stato o territorio si è impegnato nei confronti del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali ad attuare lo scambio automatico di informazioni in materia di cripto-attività [al più tardi alla fine di tale anno]; e
b. il prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non sarebbe un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione se tale Stato o territorio avesse attuato lo scambio automatico di informazioni in materia di cripto-attività [al momento dell’entrata in vigore della modifica del ...].
2 Il DFF tiene un elenco degli Stati o territori di cui al capoverso 1 lettera a.
3 I prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione di cui al capoverso 1 comunicano all’AFC secondo l’articolo 15 capoverso 1ter LSAI lo Stato in cui sarebbero assoggettati all’obbligo di comunicazione, così come il criterio di collegamento di cui alla sezione I CARF in base al quale sarebbero assoggettati all’obbligo di comunicazione in tale Stato.
4 Per gli enti secondo gli articoli 5 e 6 del diritto anteriore che dall’entrata in vigore della modifica del ... sono considerati istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione, in relazione ai conti già detenuti il giorno antecedente l’entrata in vigore di tale modifica valgono gli obblighi di adeguata verifica previsti per i conti preesistenti. Si