Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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Sono stati introdotti diversi meccanismi sia sul piano internazionale che su quello nazionale per assicurare il rispetto dei principi di protezione dei dati, come descritto in dettaglio all’interno del presente rapporto esplicativo. Si tratta in particolare dei meccanismi di valutazione del Forum globale, delle notifiche da parte degli Stati relative ai rispettivi requisiti in materia di protezione dei dati e del meccanismo di controllo esposto sopra (commento relativo alla sezione 5 dell’Accordo SAI Cripto-attività, v. n. 4.3).
Il presente progetto di legge disciplina le condizioni e le modalità relative allo scambio di informazioni con altri Stati che attuano il CARF e lo SCC a fini fiscali. Il punto di contatto nazionale, ossia l’AFC, è competente per tale scambio. Ricopre il ruolo di sportello informativo tra la Svizzera e l’estero da un lato e tra le autorità federali e le autorità cantonali dall’altro. L’AFC può trattare le informazioni che riceve soltanto nei limiti dei suoi compiti e delle sue competenze. I dati che devono essere registrati in un sistema di trattamento dei casi per l’adempimento dei compiti dell’AFC sono conservati solo per il tempo strettamente necessario. L’AFC ha istituito un sistema d’informazione al momento dell’entrata in vigore della LSAI. Tale sistema è regolarmente oggetto di verifiche a livello internazionale. Garantisce il rispetto degli obblighi di protezione dei dati nell’ambito del trattamento in Svizzera e della trasmissione dei dati. Tale sistema sarà utilizzato anche per il trattamento e la trasmissione delle informazioni nel quadro del CARF (cfr. art. 24 cpv. 3 lett. bbis AP-LSAI). La conservazione (art. 24 cpv. 4 lett. e LSAI e art. 35 OSAIn), la trasmissione (art. 15 LSAI, ivi incluso art. 15 cpv. 2bis AP-LSAI) e il trattamento (art. 23 cpv. 1 AP-LSAI e art. 23 cpv. 2 LSAI; art. 24 LSAI, ivi incluso art. 24 cpv. 3 lett. bbis AP-LSAI; art. 33–35 OSAIn) delle informazioni di cui alla presente regolamentazione sono disciplinati dalle citate disposizioni della LSAI, come modificate dalla revisione proposta, nonché dalle relative disposizioni di esecuzione.
La protezione e la sicurezza dei dati sono quindi garantite grazie alle disposizioni legali applicabili e sono rafforzate dai diversi meccanismi di verifica introdotti.