Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 89Fedlex · Rapporto esplicativo
Secondo l’articolo 39 capoverso 2 AP-LSAI deve essere conferita al Consiglio federale la competenza di decidere con quali Stati la Svizzera intende scambiarsi automaticamente informazioni relative a conti finanziari e a cripto-attività. La competenza di includere Stati nell’elenco degli Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari spetta attualmente al Parlamento (v. commento all’art. 39 cpv. 2 LSAI). Con la LSAI modificata, se l’Assemblea federale ha preso la decisione di principio in merito allo scambio di tali informazioni, il Consiglio federale potrà decidere, in virtù della delega della competenza, con quali Stati la Svizzera effettuerà lo scambio. Da un lato, tale delega di competenze ha il vantaggio che il Consiglio federale può osservare l’attuazione da parte degli altri Stati. Dall’altro lato, secondo le procedure del Forum globale ci si aspetta che lo scambio automatico di informazioni venga attuato con tutti gli Stati interessati a scambiarsi informazioni con uno Stato e che soddisfano i requisiti del Forum globale in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati. La Svizzera ha quindi un margine d’azione limitato per quando riguarda l’ampliamento della propria rete di accordi. Al contempo si tratta di un robusto e consolidato meccanismo di selezione degli Stati partner in base ai cui principi la Svizzera ha costantemente ampliato la propria rete di accordi per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, che oggi conta oltre 100 Stati partner. Inoltre, in analogia allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, va inserito nel diritto nazionale un meccanismo di verifica volto a garantire l’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività conforme allo standard da parte degli Stati partner (v. commento al n. 4.3, sezione 5)42. Poiché la rete di accordi è già ampiamente sviluppata e secondo gli stessi principi sarà estesa allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività, la delega di competenze appare adeguata. Tale competenza può essere delegata al Consiglio federale in virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. Poiché il Consiglio federale è autorizzato a decidere con chi la Svizzera intende scambiarsi i dati, lo scambio può essere attivato rapidamente e possono essere assicurate quanto prima le garanzie della convenzione.
Secondo l’articolo 39 capoverso 3 AP-LSAI, il Consiglio federale decide inoltre in merito alle richieste di altri Stati secondo la sezione 7 parte 1 lettera c dell’Accordo SAI Cripto-attività riguardanti l’utilizzo delle informazioni trasmesse per altre tipologie di imposte. Questa delega di competenze ha in particolare il vantaggio di permettere al Consiglio federale di reagire tempestivamente agli sviluppi internazionali. Il Consiglio federale prende inoltre una decisione basandosi su linee guida adeguate. Nello specifico, può acconsentire alle notifiche solo se le richieste si riferiscono a tipologie di imposte per le quali la Svizzera non ha formulato una riserva in relazione alla Convenzione sull’assistenza amministrativa. In questo modo si garantisce una coerenza tra la posizione della Svizzera rispetto alla Convenzione sull’assistenza amministrativa e quella relativa all’Accordo SAI Cripto-attività basato su di essa e viene preservato il principio di reciprocità dello scambio di informazioni. Di converso, il capoverso 4 conferirà al Consiglio federale la possibilità di utilizzare la stessa notifica, ovvero potrà decidere di chiedere agli Stati partner se le informazioni ricevute possono essere utilizzate ai fini dell’accertamento, della riscossione o dell’esecuzione, del perseguimento o delle decisioni su ricorsi inerenti alle imposte per le quali la Svizzera ha formulato una riserva nella Convenzione sull’assistenza amministrativa.
42 FF 2018 41