Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

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Secondo l’articolo 39 capoverso 5 AP-LSAI, il Consiglio federale indica gli Stati partner che, in base a una richiesta secondo la sezione 2 punto 2 lettera a punto ii dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari, sono autorizzati a proseguire durante un periodo di transizione specificato l’invio di informazioni alla Svizzera senza l’applicazione o il completamento delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica ampliate ai sensi della presente modifica dell’Accordo SAI concernente i conti finanziari. Questa disposizione consente alla Svizzera di mantenere una certa flessibilità e di reagire tempestivamente agli sviluppi internazionali e quindi di poter trasmettere, per un determinato periodo transitorio, informazioni secondo l’Accordo SAI Conti finanziari aggiornato anche agli Stati che non riescono ad attuare l’aggiornamento dello SCC per il 1° gennaio 2026. Questo aspetto è di fondamentale importanza per gli istituti finanziari interessati, poiché l’onere di comunicare un altro set di dati a questi Stati per un breve periodo transitorio sarebbe sproporzionato e difficile da gestire.

In tale contesto, nei casi in cui il periodo transitorio di cui all’articolo 39 capoverso 5 AP-LSAI non viene concesso o è scaduto, il DFF deve essere autorizzato secondo l’articolo 31 capoverso 3 AP-LSAI a rinunciare di propria iniziativa allo scambio di informazioni o a sospendere l’accordo in virtù delle disposizioni determinanti dell’Accordo SAI Conti finanziari. Questa delega appare opportuna, poiché una reazione tempestiva può rivelarsi indispensabile. Nelle sue decisioni in merito alla concessione di un periodo transitorio nonché nelle misure da intraprendere qualora il periodo transitorio non venga concesso o sia scaduto, il DFF deve orientarsi in particolare agli sviluppi internazionali, come per esempio alle raccomandazioni del Forum globale. La sospensione dello scambio automatico di informazioni non necessita in questo caso di una valutazione delle circostanze dal punto di vista giuridico o politico, ma ha luogo sulla base di fatti constatabili oggettivamente, segnatamente il superamento del periodo transitorio stabilito o la presenza di eventuali raccomandazioni del Forum globale. Per ragioni di economia procedurale, in questi casi è quindi opportuno sgravare il Consiglio federale e affidare la sospensione dello scambio dei dati all’autorità competente (AFC).

L’articolo 41bis capoverso 3 AP-LSAI autorizza il Consiglio federale a prevedere per un periodo limitato deroghe alla definizione di prestatore svizzero di servizi per le criptoattività tenuto alla comunicazione. Il Consiglio federale può così tenere conto del fatto che l’agenda internazionale potrebbe contemplare la possibilità di un’attuazione a posteriori. Ciò rappresenta un’agevolazione per i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione interessati e le autorità fiscali e appare pertanto appropriato. La delega consente al Consiglio federale di tenere conto degli sviluppi internazionali e in particolare della prassi degli altri Stati per quanto riguarda tale agevolazione.

6.7 Protezione dei dati

La LSAI e la revisione proposta di tale legge disciplinano lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali tra la Svizzera e l’estero. La LSAI è in vigore dal 1° gennaio 2017. La revisione proposta riguarda l’attuazione del CARF e l’aggiornamento dell’8 giugno 2023 dello SCC nel diritto svizzero e mira all’estensione del campo di applicazione della LSAI ad alcuni nuovi tipi di dati, come le cripto-attività, e a nuovi istituti, come i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione. La revisione proposta non modifica il regime di protezione dei dati in vigore, ma ne estende semplicemente il campo di applicazione ai suddetti dati e prestatori di servizi. 90/91