Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali sono sottoposti a referendum facoltativo. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200241 sull’Assemblea federale contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale sulla base dell’articolo 164 capoverso 1 Cost.
Nell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e nell’Accordo SAI Cripto-attività nonché nei relativi allegati sono contenute disposizioni importanti che contengono norme di diritto e per la cui attuazione è necessaria la modifica di una legge federale. Di conseguenza, il decreto federale che approva l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e l’Accordo SAI Cripto-attività è sottoposto a referendum facoltativo.
La modifica della LSAI è sottoposta a referendum facoltativo in virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non introduce nuove disposizioni in materia di sussidi (che comportano spese superiori ai valori limite) né sancisce nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (che implicano spese superiori ai valori limite).
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fi-
scale
Il progetto rispetta gli interessi e le competenze dei Cantoni e ne salvaguarda l’autonomia organizzativa e finanziaria (art. 47 cpv. 2 Cost.).
La ripartizione dei costi tra la Confederazione e i Cantoni determinata dall’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività e delle modifiche dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari è proporzionale alla ripartizione delle maggiori entrate fiscali generate dallo scambio automatico stesso.
6.6 Delega di competenze legislative
La AP-LSAI contiene norme di delega che conferiscono al Consiglio federale la facoltà di emanare, mediante ordinanza ed entro i limiti fissati dalla legge, disposizioni di esecuzione concrete. La delega di competenze legislative è disciplinata e inquadrata in modo appropriato e coerente rispetto alle deleghe di competenze legislative esistenti nella LSAI (segnatamente tra lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività).
Secondo l’articolo 3 capoverso 9bis AP-LSAI, il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui un ente residente in Svizzera è considerato un ente di utilità pubblica qualificato. La definizione dei requisiti all’interno dell’ordinanza avviene in conformità con le
41 RS 171.10