Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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disposizioni dello SCC in materia. L’inserimento di questi requisiti dettagliati nell’ordinanza è appropriato dal punto di vista sistematico e della gerarchia delle norme, ma mentre la disposizione di legge è formulata in forma breve e concisa, l’ordinanza è più dettagliata e concretizzante.
L’articolo 12b capoverso 1 AP-LSAI autorizza il Consiglio federale a stabilire i criteri secondo cui un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è considerato residente fiscale in Svizzera, sottoposto all’obbligo di presentare moduli contenenti informazioni fiscali o detentore di una succursale in Svizzera. Questa delega si basa sull’analoga norma di delega di cui all’articolo 5 capoverso 5 LSAI e appare oggettivamente opportuna per tenere conto delle particolarità del CARF.
L’articolo 12b capoverso 2 AP-LSAI conferisce al Consiglio federale la facoltà di stabilire i criteri secondo cui la fornitura di un servizio per eseguire operazioni di scambio per conto o su mandato di clienti è da considerarsi attività economica. Questa delega consente al Consiglio federale di tenere conto, durante la definizione dei criteri relativi all’attività commerciale, di eventuali sviluppi economici nel mercato delle criptovalute, in rapida evoluzione, e degli sviluppi internazionali.
I prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione devono indicare in fase di comunicazione la valuta in cui sono espressi gli importi. La sezione II parte D dell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività disciplina le valute da comunicare. In virtù dell’articolo 12e capoverso 2 AP-LSAI, il Consiglio federale può definire all’occorrenza le valute ammesse per la comunicazione con le dovute precisazioni. Questa delega appare oggettivamente opportuna se si considera che la stessa disposizione è disciplinata nell’OSAIn per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (cfr. art. 26 OSAIn).
Secondo l’articolo 12e capoverso 3 AP-LSAI, il Consiglio federale stabilisce i criteri in base ai quali in caso di decesso di una persona di uno Stato oggetto di comunicazione i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione possono trattare la sua successione come successione con personalità giuridica propria. Questa delega appare oggettivamente opportuna se si considera che la stessa disposizione è disciplinata nell’OSAIn per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (cfr. art. 17 OSAIn).
Nell’articolo 12f capoverso 2 lettera b AP-LSAI, il Consiglio federale ha la facoltà di stabilire i casi eccezionali per l’ottenimento di un’autocertificazione. Questa delega si basa sull’analoga norma di delega di cui all’articolo 11 capoverso 8 lettera b LSAI e consente di tenere adeguatamente conto delle peculiarità di determinati settori e di disciplinare tempestivamente nuovi casi eccezionali identificati mediante ordinanza del Consiglio federale.
Secondo gli articoli 13 capoverso 4 e 13a capoverso 4 AP-LSAI, il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi all’iscrizione e alla disdetta dell’iscrizione dei trust che seguono il principio del trust documentato dal trustee secondo l’articolo 3 capoverso 9 LSAI e che si avvalgono di prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione. Questa delega appare oggettivamente opportuna e permette di ricostruire rapidamente eventuali modifiche in tale contesto. 88/91